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28 Aprile 2017

Agevolazioni prima casa: si perdono se viene meno il lavoro nel Comune dell’immobile acquistato?

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Il nuovo quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda le agevolazioni “prima casa”.

L’interpellante aveva acquistato un immobile con le agevolazioni in questione. Aveva, in particolare, dichiarato, nell’atto di acquisto dell’abitazione (datato 29 gennaio 2016), di svolgere la propria attività prevalente nel Comune nel quale aveva acquistato l’immobile e, nella stessa data dell’acquisto immobiliare, aveva comunicato al proprio Ordine di appartenenza l’apertura di uno studio professionale nel medesimo Comune.

A dicembre del 2016, però, aveva dovuto chiudere lo studio. Il contribuente aveva precisato al proprio Ordine di appartenenza che lo studio non era mai stato utilizzato, in quanto le previsioni professionali su quel territorio non si erano realizzate.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per il contribuente di continuare a beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, integrando l’atto di acquisto dell’abitazione con una dichiarazione relativa all’assunzione dell’impegno a fissare la propria residenza nel Comune in questione. Il contribuente ha precisato, a tal proposito, che non sono ancora decorsi i 18 mesi previsti dalla normativa in materia per il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è stata acquistata la “prima casa”.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 53 del 27 aprile 2017, ha ricordato che le condizioni del trasferimento della residenza nel Comune nel quale è stata acquistata la “prima casa” entro 18 mesi dall’acquisto e dell’esercizio della propria attività nel medesimo Comune sono alternative tra loro. La seconda condizione è venuta meno per l’interpellante.

Dal momento che il termine dei 18 mesi è ancora pendente, il contribuente potrà comunque dichiarare di voler beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, assumendo l’impegno a trasferire la propria residenza nel Comune nel quale si trova l’immobile acquistato.

Tale dichiarazione dovrà assumere la stessa forma dell’atto originario di acquisto e dovrà essere registrata presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel quale è stato registrato l’atto originario. La rettifica, però, potrà essere effettuata dal contribuente soltanto se l’Agenzia delle Entrate non ha già disconosciuto, con apposito avviso di liquidazione, le agevolazioni “prima casa”, avendo rilevato la mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune nel quale è situato l’immobile acquistato con i benefici.

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