Nella Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4 del 28 settembre 2012, sono state illustrate le novità introdotte dal Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, in materia di trattamento tributario della consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia medesima.
In particolare, la nuova normativa prevede che le Agenzie fiscali e gli Agenti della riscossione possano accedere, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del Territorio, senza essere assoggettati ad alcun onere o tributo. Anche le altre Pubbliche Amministrazioni possono accedere, per assolvere i propri fini istituzionali, con modalità telematiche e su base convenzionale, senza essere assoggettate a tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del Territorio.
Inoltre, una novità di particolare importanza è quella dell’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del Territorio gratuito ed in esenzione da tributi, se richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulti titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Nella Circolare è stato precisato che tale previsione è divenuta immediatamente operativa dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (29 aprile 2012) per le ispezioni ipotecarie, mentre diverrà efficace per le consultazioni degli atti catastali a partire dal 1° ottobre 2012.
Dal 1° ottobre 2012, inoltre, è prevista l’applicazione di una riduzione del 10 % nei casi in cui sia dovuto il tributo per la consultazione per via telematica delle banche dati ipotecaria e catastale.
Sono state, altresì, apportate una serie di modifiche, operanti a partire dal 1° ottobre 2012, alla Tabella dei tributi speciali catastali.
Riguardo ancora all’esenzione prevista per le consultazioni effettuate a titolo “personale”, nel capitolo 5 della Circolare dell’Agenzia del Territorio, vengono fornite diverse precisazioni. Per le visure catastali, il soggetto richiedente deve essere iscritto negli atti del catasto ed essere, quindi, intestatario catastale degli immobili oggetto di consultazione. Per le ispezioni ipotecarie, il soggetto richiedente deve essere titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene oggetto dell’ispezione.
I soggetti a carico dei quali sono stati trascritti gli atti traslativi non possono effettuare le ispezioni beneficiando dell’agevolazione, in quanto privi del requisito della titolarità attuale del bene.
La visura o l’ispezione in esenzione può essere effettuata, per i beni acquistati in regime di comunione legale, anche dal coniuge che non ha partecipato direttamente all’atto di acquisto.
Alla Circolare è allegato un modello da utilizzare per le autocertificazioni che devono accompagnare le richieste di visure o di ispezioni personali.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.