Con Risoluzione 11 luglio 2007, n. 163, l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito al trattamento fiscale da applicare agli atti di assegnazione con i quali una cooperativa a proprietà indivisa assegna ai propri soci gli alloggi costruiti e preventivamente dati agli stessi in locazione diventando una cooperativa a proprietà divisa.
In particolare, l’Amministrazione dispone che nel caso in cui i citati atti siano esenti da IVA, gli stessi sono assoggettati ad imposta di registro, nonché, se abitazione principale, ad imposte ipo catastali, in misura proporzionale.
A seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 223/2006 al D.L. n. 331/1993 non è infatti più applicabile la previsione di cui all’ex articolo 66, che disponeva l’imponibilità IVA di tutti gli atti di assegnazione di alloggi con conseguente applicazione di imposta di registro ed imposte ipo catastali in misura fissa. Tali misure fisse restano pertanto ancora applicabili nei soli casi in cui le assegnazioni siano ancora imponibili IVA.
Fonte: www.seac.it
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