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5 Luglio 2008

Provvedimento di espropriazione: registro in misura fissa in mancanza di trasferimento

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Con Risoluzione 26 giugno 2008, n. 266, l’Agenzia delle Entrate, si è pronunciata in merito al corretto trattamento tributario da applicare ad un particolare caso nel quale l’aggiudicatario di un bene oggetto di espropriazione è lo stesso proprietario.

Nel caso esaminato, l’istante aveva acquistato da un terzo un immobile gravato da ipoteca; la banca, creditrice del terzo, aveva escusso il bene ed il giudice ne aveva disposto la vendita senza incanto. Lo stesso istante, partecipando a questa seconda vendita, si è aggiudicato l’immobile versando le somme indicate nel bando. In sostanza, il provvedimento del giudice sanciva il trasferimento di proprietà all’istante che, però, era già proprietario dell’immobile avendolo acquistato dal terzo, debitore della banca.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, per determinare il corretto trattamento tributario da applicare occorre verificare la natura traslativa del provvedimento. Questo, di fatto, non produce un vero e proprio trasferimento di proprietà, ma solo l’accertamento di questa in capo all’aggiudicatario in quanto l’effetto traslativo si era già verificato in un momento antecedente (quello dell’acquisto dal terzo). Pertanto, in assenza di trasferimento, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (168 euro) mentre per la cancellazione o riduzione delle ipoteche si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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