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25 Ottobre 2010

Le case vacanze possono essere assoggettate alla Tarsu in base alla tariffa non domestica. Sentenza della Corte di Cassazione

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Con la Sentenza n. 18501 del 10 agosto 2010, la Corte di Cassazione, cassando una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, ritenuta priva di adeguata motivazione, e rinviando ad altra sezione della Commissione medesima, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale nei casi in cui un Comune articola l’applicazione della Tarsu per fasce di utenza, distinguendo la tariffa domestica da quella non domestica (e maggiorata), deve considerasi soggetto passivo della Tassa secondo la tariffa non domestica il proprietario di un immobile, pur classificato catastalmente come abitazione civile, che presti al locatario servizi che eccedono la locazione e sono propri dell’attività alberghiera.

Deve, infatti, guardarsi alla natura effettiva del rapporto tra il proprietario dell’immobile e la persona alla quale l’immobile è dato in uso, verificando se il proprietario presti servizi quali il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico – sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti ed altri servizi analoghi, servizi che appunto eccedono la locazione e sono tali da essere caratterizzati come servizi propri dell’attività alberghiera (e quindi riconducibili all’ambito di applicazione della tariffa non domestica).

La Suprema Corte ha contestato, a tal proposito, la pronuncia del giudice di merito poiché in essa non è stato effettuato l’accertamento dei fatti costitutivi della fattispecie dell’uso domestico o dell’uso non domestico nell’ambito del rapporto di locazione. La Commissione Regionale si è, infatti, limitata a constatare l’accatastamento dell’immobile come abitazione civile e la circostanza della stipula di un contratto di locazione ordinario.    

 

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