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23 Luglio 2011

Collegamento tra piu’ atti negoziali: l’imposta di registro si applica tenendo conto della natura dell’effetto giuridico finale.

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Nella Sentenza n. 14367 del 30 giugno 2011, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che, ai fini dell’imposta di registro, costituiva un unico effetto giuridico la costituzione del mutuo ipotecario unitamente ai negozi conclusi successivamente, ossia la costituzione di una società, il conferimento in essa tra i beni aziendali del bene ipotecato, la cessione delle quote della società a terzi.

L’unico negozio ritenuto in concreto esistente è la cessione di azienda, frazionata in più atti al fine di eludere l’imposizione fiscale. L’assunzione del mutuo costituirebbe un atto elusivo posto in essere al fine di far apparire una passività in concreto inesistente. La costituzione del mutuo ed il successivo accollo da parte degli acquirenti non costituirebbe, infatti, una passività aziendale, ma una modalità di corresponsione del prezzo del bene aziendale compravenduto.

Nella pronuncia è richiamato l’articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 nel quale è disposto espressamente che l’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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