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4 Agosto 2008

Bonus per le assunzioni nelle aree svantaggiate: istituito il codice tributo

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 323/E del 30 luglio 2008, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta in favore dei datori di lavoro, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise (art. 1, commi da 539 a 547, della Legge n. 244/2007).

Quindi, i beneficiari che riceveranno l’atto di assenso del Fisco all’utilizzo dell’incentivo dovranno esporre il codice tributo 6807 nella sezione erario del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati” nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Si precisa, inoltre, che nel campo riservato all’indicazione dell’anno di riferimento dell’agevolazione va sempre indicato l’anno in cui l’incentivo è stato concesso e che il codice tributo sarà operativo a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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