NULL
Altre Novità
27 Settembre 2010

Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Condizioni per l’applicazione del beneficio fiscale

Scarica il pdf

Con la Circolare n. 46 del 20 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i criteri e le modalità da osservare ai fini dell’applicazione del beneficio dell’esenzione dal canone RAI previsto dalla legge finanziaria 2008.

La normativa stabilisce che colui che richiede l’agevolazione deve:

– aver compiuto 75 anni entro il termine per il pagamento del canone RAI (31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno). Il requisito, secondo quanto indicato dall’Agenzia, deve sussistere alla data in cui viene attivato l’abbonamento;

– non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge (che siano titolari di un reddito proprio, precisa l’Agenzia);

– possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad Euro 516,46 per tredici mensilità (6.713,98 Euro). Il reddito che rileva è quello che si riferisce all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che bisogna tener conto di ogni reddito che entra nella disponibilità del beneficiario e del suo coniuge convivente, indipendentemente dall’assoggettamento del reddito alla tassazione ordinaria prevista ai fini dell’IRPEF. Sono comunque esclusi dal calcolo: i redditi esenti da IRPEF, come le pensioni di guerra e le pensioni erogate ad invalidi civili, il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, gli altri redditi assoggettati a tassazione separata. 

Per fruire dell’esenzione, gli interessati devono compilare l’apposito modello (dichiarazione sostitutiva), allegato alla circolare e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione deve poi essere consegnata presso un ufficio locale o territoriale dell’Agenzia delle Entrate o inviata con raccomandata all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino, Sportello Abbonamenti TV (unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore), entro il 30 aprile di ciascun anno, nel caso si richieda per la prima volta l’esenzione. Se l’esenzione è richiesta per il secondo semestre dell’anno, la scadenza è il 31 luglio. Per gli anni successivi, non è necessario presentare nuove dichiarazioni.

Per l’anno in corso, per beneficiare dell’esenzione del canone dovuta per il secondo semestre, la dichiarazione deve essere consegnata o inviata entro il 30 novembre 2010. La stessa data di scadenza vale per coloro che negli anni 2008, 2009 e 2010 non hanno effettuato il versamento del canone ed erano in possesso dei requisiti per beneficiare dell’esenzione, ma non hanno ancora trasmesso nessuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 

Sono tenuti a presentare la dichiarazione anche coloro che intendono richiedere il rimborso dei canoni versati negli anni 2008, 2009 e 2010, essendo stati in possesso in quegli anni dei requisiti prescritti dalla legge. La dichiarazione dovrà essere consegnata o inviata unitamente all’istanza di rimborso, predisposta secondo il modello fornito dall’Agenzia delle Entrate.  

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
13 Marzo 2026
Certificazione Unica 2026

...

13 Marzo 2026
Partita IVA per Operatore olistico: può lavorare anche senza?

Ecco una guida fiscale dedicata a tutti coloro che svolgono la professione di Operatore...

13 Marzo 2026
Cos’è la Participation Exemption prevista dal Tuir?

La Participation Exemption (PEX) rappresenta uno dei principali istituti del diritto...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto