NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 26 Fondi di previdenza – Piani a benefici definiti

Scarica il pdf

Contenuto della relazione

28 L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

29 Omissis.

30 Omissis.

31 Omissis.

 

Torna all’Indice dello Ias 26 Fondi di previdenza

Torna all’Indice dei Principi contabili internazionali

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto