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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo X – Della disciplina della concorrenza e dei consorzi (Artt.2595 – 2620)

Specifica:

Art.  2595 Limiti legali della concorrenza.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge (e dalle norme
corporative.) (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2596 Limiti contrattuali della concorrenza.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso e’ valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attivita’, e non puo’ eccedere la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non e’ determinata o e’ stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto e’ valido per la durata di un quinquennio.

 

Art.  2597 Obbligo di contrattare nel caso di monopolio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parita’ di trattamento.

 

Art.  2598 Atti di concorrenza sleale.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attivita’ di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attivita’ di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

 

Art.  2599 Sanzioni.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la ontinuazione e da’ gli opportuni provvedimenti affinche’ ne vengano eliminati gli effetti.

 

Art.  2600 Risarcimento del danno.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore e’ tenuto al risarcimento dei danni.

In tale ipotesi puo’ essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

 

Art.  2601 Azione delle associazioni professionali.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale puo’ essere promossa anche (dalle associazioni professionali e) dagli enti che rappresentano la categoria. (1)

(1) Le associazioni professionali sono state soppresse con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

 

Art.  2602 Nozione e norme applicabili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Con il contratto di consorzio piu’ imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma e’ regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, legge 10 maggio 1976, n. 377.

 

Art.  2603 Forma e contenuto del contratto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullita’.

Esso deve indicare:

1) l’oggetto e la durata del consorzio;

2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito;

3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;

4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;

5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

6) i casi di recesso e di esclusione;

7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o piu’ persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorita’ giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.

 

Art.  2604 Durata del consorzio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo e’ valido per dieci anni. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 2, legge 10 maggio 1976, n. 377.

 

Art.  2605 Controllo sull’attivita’ dei singoli consorziati.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

 

Art.  2606 Deliberazioni consortili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformita’ alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all’autorita’ giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

 

Art.  2607 Modificazioni del contratto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il contratto, se non e’ diversamente convenuto, non puo’ essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita’.

 

Art.  2608 Organi preposti al consorzio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La responsabilita’ verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio e’ regolata dalle norme sul mandato.

 

Art.  2609 Recesso ed esclusione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorche’ dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

 

Art.  2610 Trasferimento dell’azienda.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio.

 

Art.  2611 Cause di scioglimento.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il contratto di consorzio si scioglie:

1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilita’ di conseguirlo;

3) per volonta’ unanime dei consorziati;

4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’articolo 2606, se sussiste una giusta causa;

5) per provvedimento dell’autorita’ governativa, nei casi ammessi dalla legge;

6) per le altre cause previste nel contratto.

 

Art.  2612 Iscrizione nel registro delle imprese.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attivita’ con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede.

L’estratto deve indicare:

1) la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio;

2) il cognome e il nome dei consorziati;

3) la durata del consorzio;

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

 

Art.  2613 Rappresentanza in giudizio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza e’ attribuita ad altre persone.

 

Art.  2614 Fondo consortile.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

 

Art.  2615 Responsabilita’ verso i terzi.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. (1)

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

(1) Comma cosi’ modificato dall’Art. 3, legge 10 maggio 1976, n. 377.

 

Art.  2615 – bis Situazione patrimoniale.
Testo: in vigore dal 22/06/1976

Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle societa’ per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale esso e’ iscritto e il numero di iscrizione.

 

Art.  2615 – ter Societa’ consortili.
Testo: in vigore dal 22/06/1976

Le societa’ previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.

In tal caso l’atto costitutivo puo’ stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

 

Art.  2616 Costituzione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Con provvedimento dell’autorita’ governativa, (sentite le corporazioni interessate), puo’ essere disposta anche per zone determinate, la ostituzione di consorzi obbligatori tra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attivita’ economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell’organizzazione della produzione. (1)

Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

(1) L’inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2617 Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi e’ fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

 

Art.  2618 Approvazione del contratto consortile.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell’autorita’ governativa (sentite le corporazioni interessate). (1)

(1) L’inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2619 Controllo sull’attivita’ del consorzio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’attivita’ dei consorzi e’ sottoposta alla vigilanza dell’autorita’ governativa.

Quando l’attivita’ del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e’ stato costituito, l’autorita’ governativa puo’ sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi piu’ gravi, puo’ disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

 

Art.  2620 Estensione delle norme di controllo alle societa’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle societa’ che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell’articolo 2602.

L’autorita’ governativa puo’ sempre disporre lo scioglimento della societa’, quando la costituzione di questa non abbia avuto l’approvazione prevista nell’articolo 2618.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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