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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo VIII – Dell’azienda (Artt.2555 – 2574)

Specifica:

Art.  2555 Nozione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’azienda e’ il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

 

Art.  2556 Imprese soggette a registrazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta’ o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. (1)

(1) Comma cosi’ sostituito dall’Art. 6, legge 12 agosto 1993, n. 310.

 

Art.  2557 Divieto di concorrenza.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti piu’ ampi di quelli previsti dal comma precedente e’ valido, purche’ non impedisca ogni attivita’ professionale dell’alienante. Esso non puo’ eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

Se nel patto e’ indicata una durata maggiore o la durata non e’ stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attivita’ ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

 

Art.  2558 Successione nei contratti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se non e’ pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente puo’ tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita’ dell’alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.

 

Art.  2559 Crediti relativi all’azienda ceduta.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e’ liberato se paga in buona fede all’alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

 

Art.  2560 Debiti relativi all’azienda ceduta.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’alienante non e’ liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori

 

Art.  2561 Usufrutto dell’azienda.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell’azienda, si applica l’articolo 1015.

La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto e’ regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto

 

Art.  2562 Affitto dell’azienda.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell’azienda.

 

Art.  2563 Ditta.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto e’ disposto dall’articolo 2565.

 

Art.  2564 Modificazione della ditta.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Quando la ditta e’ uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e puo’ creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa e’ esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

 

Art.  2565 Trasferimento della ditta.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La ditta non puo’ essere trasferita separatamente dall’azienda.

Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante.

Nella successione nell’azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

 

Art.  2566 Registrazione della ditta.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Per le imprese commerciali, l’ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l’iscrizione della ditta, se questa non e’ conforme a quanto e’ prescritto dal secondo comma dell’articolo 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non e’ depositata copia dell’atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell’azienda.

 

Art.  2567 Societa’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La ragione sociale e la denominazione delle societa’ sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.

Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell’articolo 2564.

 

Art.  2568 Insegna.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le disposizioni del primo comma dell’articolo 2564 si applicano all’insegna.

 

Art.  2569 Diritto di esclusivita’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e’ stato registrato. (1)

In mancanza di registrazione il marchio e’ tutelato a norma dell’articolo 2571.

(1) Comma cosi’ sostituito dall’Art. 81, decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

 

Art.  2570 Marchi collettivi.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualita’ di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 82, decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

 

Art.  2571 Preuso.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facolta’ di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne e’ valso.

 

Art.  2572 Divieto di soppressione del marchio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il rivenditore puo’ apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non puo’ sopprimere il marchio del produttore.

 

Art.  2573 Trasferimento del marchio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il marchio puo’ essere trasferito o concesso in licenza per la totalita’ o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e’ stato registrato, purche’ in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. (1)

Quando il marchio e’ costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda.

(1) Comma cosi’ sostituito dall’Art. 83, decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

 

Art.  2574 Leggi speciali.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti ditrasferimento dei medesimi, nonche’ gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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