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Novità Iva
7 Aprile 2017

Vendite tramite distributori automatici: i limiti dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi

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L’Agenzia delle Entrate è la destinataria di una nuova richiesta di consulenza giuridica presentata da una Federazione che rappresenta coloro che si avvalgono di distributori automatici per la vendita di tabacchi e di altri beni. Alcuni di questi beni sono assoggettati all’Iva ordinaria, altri sono assoggettati al regime Iva speciale previsto dall’articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 (come le ricariche telefoniche, i biglietti di trasporto o di parcheggio), altri ancora sono esenti Iva in base all’articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 (come i “gratta e vinci”).

La richiesta di consulenza giuridica rivolta all’Agenzia delle Entrate riguarda la trasmissione per via telematica dei corrispettivi. Tale trasmissione deve avere ad oggetto il complesso dei corrispettivi derivanti da tutte le vendite effettuate? E tale trasmissione deve avvenire distinguendo le diverse tipologie di prodotti venduti, a seconda del trattamento ai fini Iva ai quali sono assoggettati?

Secondo l’istante, la comunicazione dei corrispettivi non riguarderebbe né i tabacchi, né gli altri beni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 74, né i “gratta e vinci”. Rientrerebbero nella comunicazione telematica soltanto i corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni soggetti al regime Iva ordinario.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria Risoluzione n. 116 del 21 dicembre 2016, così come le diverse disposizioni che si sono succedute in materia.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo alla richiesta di consulenza giuridica presentata dall’istante è che sono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi le operazioni che rientrano nel regime Iva previsto dall’articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972. In questi casi, infatti, vi è un unico soggetto debitore d’imposta (il primo cedente), mentre le altre successive cessioni sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha individuato alcune operazioni che rientrano in questo ambito. Si tratta delle cessioni di:

  • biglietti di viaggio e di parcheggio;
  • tabacchi ed altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
  • ricariche telefoniche;
  • biglietti delle lotterie istantanee (esenti da Iva e non soggetti a fatturazione ex articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972).

L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi troverà applicazione, invece, per tutte le altre operazioni di cessione tramite distributori automatici, comprese le prestazioni di servizi.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le informazioni da memorizzare elettronicamente e da trasmettere telematicamente sono quelle riportate nell’allegato “tipi dati per i corrispettivi” delle specifiche tecniche contenute nel Provvedimento del 30 giugno 2016.

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