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Novità Iva
24 Gennaio 2020

Il fornitore di software per vendite a distanza non è soggetto agli obblighi di comunicazione

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Il principio di diritto n. 1 del 21 gennaio 2020 dell’Agenzia delle Entrate si occupa di fornitura di software nell’ambito delle vendite a distanza ed obblighi di comunicazione.

Con il “Decreto Crescita” dell’aprile del 2019, è stato stabilito che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, come una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendita a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea deve trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, una serie di informazioni relative a ciascun fornitore (come i dati anagrafici di questi, il numero complessivo delle unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita). Inoltre, il soggetto passivo è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso o abbia trasmesso in modo incompleto i dati in questione presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’Iva è stata assolta dal fornitore.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che soltanto i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza, ossia consentono tramite un’interfaccia elettronica un contatto tra venditore ed acquirente, compresa la partecipazione diretta o indiretta ad almeno una delle attività di determinazione delle condizioni generali della cessione, riscossione del pagamento effettuato, ordine o consegna dei beni, sono tenuti a comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite.

E’ stato, inoltre, evidenziato che la violazione di tale obbligo di comunicazione comporta per il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza che sia considerato debitore d’imposta, salva la possibilità di provare che l’Iva sia stata comunque assolta dal cedente/fornitore o, nel caso di trasmissione di dati incompleti, salva la possibilità di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione ed individuazione dei dati presenti nella piattaforma digitale.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, riconosciuto espressamente che l’attività di fornitura di un software che consenta ai soggetti che effettuano le vendita a distanza la creazione e l’utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali, però, il fornitore del programma non possa effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né possa partecipare, anche indirettamente, all’ordinazione degli stessi beni venduti o svolgere nessuna delle attività di facilitazione previste dalla normativa, è esclusa dall’ambito di applicazione degli obblighi di comunicazione suddetti.

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