NULL
Novità Iva
22 Giugno 2013

Non detraibile l’Iva indicata in fattura e versata, ma non dovuta: principio affermato dalla Corte di Cassazione.

Scarica il pdf

La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 15068 del 17 giugno 2013, ha affermato che l’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’Iva o versate in quanto dovute, e non si estende all’imposta che sia stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura.

La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al contribuente, confermando la sentenza di primo grado nella quale i Giudici, nel pronunciarsi in merito al ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’Iva degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, avevano ritenuto e dichiarato detraibile l’Iva sulle operazioni relative a lavori di ristrutturazione di un immobile.

La Corte di Cassazione ha, invece, sostenuto che nella decisione di secondo grado, impugnata dall’Agenzia delle Entrate, era stato erroneamente applicato il principio suddetto. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, aveva ritenuto detraibile l’importo dell’imposta che non era dovuta.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
2 Ottobre 2026
Decreto carburanti di luglio 2026: la legge di conversione amplia le misure fiscali

La legge n. 166 del 25 settembre 2026, di conversione del Dl n. 133 del 27 luglio 2026,...

2 Ottobre 2026
Partite IVA e concordato preventivo 2026/2027: in arrivo la pagella a colori!

Concordato preventivo 2026/2027 per le Partite IVA: scopri come funziona la pagella a...

2 Ottobre 2026
Pensione INPS a residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia

La pensione erogata dall’INPS a un contribuente fiscalmente residente in Cina può...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto