NULL
Novità Iva
16 Maggio 2009

Iva sulle spese processuali: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 5 maggio 2009, n. 10336, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’IVA versata dalla parte vittoriosa sull’onorario del proprio avvocato va compresa tra le spese processuali che devono essere rimborsate dal soggetto che esce sconfitto dalla controversia.

Tuttavia, se il cliente è titolare di partita IVA e la vertenza è inerente all’esercizio dell’impresa, arte o professione, il soggetto sconfitto non deve pagare la suddetta imposta: in tal caso, infatti, il cliente vittorioso può detrarre l’IVA versata e, quindi, andrà a recuperare l’imposta addebitata dal proprio avvocato.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto