NULL
Novità Iva
16 Maggio 2009

Iva sulle spese processuali: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 5 maggio 2009, n. 10336, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’IVA versata dalla parte vittoriosa sull’onorario del proprio avvocato va compresa tra le spese processuali che devono essere rimborsate dal soggetto che esce sconfitto dalla controversia.

Tuttavia, se il cliente è titolare di partita IVA e la vertenza è inerente all’esercizio dell’impresa, arte o professione, il soggetto sconfitto non deve pagare la suddetta imposta: in tal caso, infatti, il cliente vittorioso può detrarre l’IVA versata e, quindi, andrà a recuperare l’imposta addebitata dal proprio avvocato.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
6 Novembre 2025
Rimborsi chilometrici agli autonomi: se non documentati diventano reddito

...

6 Novembre 2025
Lavoro straordinario degli infermieri: chiarimenti sull’imposta agevolata del 5%

...

6 Novembre 2025
Donazione della nuda proprietà delle quote ai figli: quando è possibile l’esenzione dall’imposta

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto