NULL
Novità Iva
16 Maggio 2009

Iva sulle spese processuali: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 5 maggio 2009, n. 10336, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’IVA versata dalla parte vittoriosa sull’onorario del proprio avvocato va compresa tra le spese processuali che devono essere rimborsate dal soggetto che esce sconfitto dalla controversia.

Tuttavia, se il cliente è titolare di partita IVA e la vertenza è inerente all’esercizio dell’impresa, arte o professione, il soggetto sconfitto non deve pagare la suddetta imposta: in tal caso, infatti, il cliente vittorioso può detrarre l’IVA versata e, quindi, andrà a recuperare l’imposta addebitata dal proprio avvocato.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
27 Febbraio 2026
Collegamento tra POS e Registratori Telematici: i chiarimenti dell’Agenzia

...

27 Febbraio 2026
Calcolo dell’Irpef con Partita IVA: come avviene?

...

27 Febbraio 2026
Consulenza in materia di investimenti: nessun obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto