Con Sentenza n. 21/7/09, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha chiarito che l’accesso al trattamento agevolato della non imponibilità IVA è consentito anche alle cessioni intracomunitarie di veicoli, anche se il cessionario non si identifica.
Infatti, il requisito fondamentale per beneficiare dell’agevolazione consiste nel dimostrare la continuità dell’attività commerciale; l’omessa indicazione in fattura della partita IVA dell’acquirente, invece, integra un mero errore formale, inidoneo a far venire meno il beneficio.
Fonte: www.seac.it
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