NULL
Novità Iva
12 Maggio 2008

Attività di intermediazione nella gestione dei sinistri soggetta ad IVA

Scarica il pdf

Con Risoluzione 8 maggio 2008, n. 190, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività di intermediazione assicurativa nella gestione delle richieste di risarcimento non possono essere considerate esenti dall’imposizione IVA.

Secondo l’Agenzia, infatti, le attività in esame non sono riconducibili tra le prestazioni proprie del mediatore o intermediario assicurativo, esenti dall’Iva, di cui all’articolo 10, comma 1, n. 9), D.P.R. n. 633/72, relative alle operazioni di cui al n. 2) del medesimo comma.

In particolare, la Risoluzione precisa che le attività di intermediazione assicurativa nella gestione dei sinistri sono da considerarsi generiche prestazioni di servizi che, pertanto, devono essere assoggettate ad IVA.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
6 Novembre 2025
Rimborsi chilometrici agli autonomi: se non documentati diventano reddito

...

6 Novembre 2025
Lavoro straordinario degli infermieri: chiarimenti sull’imposta agevolata del 5%

...

6 Novembre 2025
Donazione della nuda proprietà delle quote ai figli: quando è possibile l’esenzione dall’imposta

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto