Con la Risoluzione n. 23 del 15 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al versamento delle somme dovute a titolo di imposte ed interessi in relazione ai piani di risparmio a lungo termine.
Si ricorda che, con la Risoluzione n. 21 del 9 marzo 2018, è stato istituito il codice tributo che gli intermediari bancari, finanziari ed assicurativi devono utilizzare per effettuare i versamenti, tramite modello F24, delle imposte e degli interessi dovuti a seguito della decadenza dal beneficio fiscale previsto per i redditi di capitale e diversi derivanti dagli investimenti effettuati nei piani di risparmio a lungo termine.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del 15 marzo 2018, tali versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dei piani di risparmio decaduti dal beneficio fiscale. In questo caso, non è necessario indicare il codice fiscale nel campo del modello F24 denominato “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. L’indicazione del codice fiscale di tali soggetti rimane, pertanto, facoltativa.
Nel campo “anno di riferimento” può essere indicato l’anno nel quale si è verificata la decadenza dal beneficio fiscale.