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Novità Irpef - Ires
21 Maggio 2016

Legge di Stabilità per il 2016: i chiarimenti sulle novità per le imprese

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Nella Circolare n. 20 del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alle novità fiscali introdotte con la Legge di Stabilità per il 2016.

I primi due capitoli della Circolare sono dedicati ad alcune novità in materia di imposte sui redditi. In particolare, il secondo capitolo riguarda l’imposta sul reddito delle imprese.

In un primo paragrafo viene trattata la novità della riduzione dell’aliquota Ires ordinaria a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016. L’aliquota Ires sarà, dal 1° dicembre 2017, del 24 %, invece del 27,5 %. Conseguentemente, è rideterminata anche l’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta applicata agli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella “white list”. La ritenuta in questione passa dall’1,375 % all’1,20 %. Nella Circolare, è precisato che sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota Ires la Banca d’Italia e gli enti creditizi e finanziari, per i quali è prevista, dal 2017, l’applicazione di un’addizionale Ires di 3,5 punti percentuali.

Il secondo paragrafo riguarda le modifiche al regime di imposizione sostitutiva previsto dall’articolo 15, commi da 10 a 12, del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008. Si tratta del regime di affrancamento applicabile alle società aventi causa nell’ambito di operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda. Tali società possono ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili, relativi alle attività immateriali, iscritti a bilancio a seguito delle suddette operazioni straordinarie. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori è ammesso a condizione che le società versino un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’Irap, con aliquota del 16 %, in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’esercizio nel corso del quale è stata effettuata l’operazione.

I maggiori valori si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. Con riferimento agli ammortamenti, invece, la deducibilità dei maggiori valori affrancati è ammessa a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. Il limite massimo della quota di ammortamento deducibile in ciascun periodo d’imposta dei maggiori valori affrancati dell’avviamento e dei marchi d’impresa è stato aumentato, per effetto delle modifiche introdotte con la Legge di Stabilità per il 2016, da un decimo ad un quinto. Per l’ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali, invece, è previsto il limite di deducibilità della quota imputata a conto economico. Le novità sui limiti di deducibilità delle quote di ammortamento trovano applicazione alle operazioni poste in essere a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015. Rimane immutata, invece, la misura massima della deduzione (pari ad un decimo) per i maggiori valori di avviamento e marchi d’impresa iscritti ed affrancati in occasione di operazioni straordinarie poste in essere fino al 31 dicembre 2015.

Il terzo paragrafo riguarda la tassazione delle attività di produzione e cessione dell’energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuate dai produttori agricoli. La normativa in questione era già prevista in via transitoria per gli anni 2014 e 2015 ed è stata ora introdotta a regime. Le attività di produzione e cessione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali fino al limite di 2.400.000 kWh anno, e da fonti fotovoltaiche, fino al limite di 260.000 kWh anno, sono considerate attività connesse all’attività agricola e sono, quindi, produttive di reddito agrario. In caso di produzione di energia oltre i predetti limiti, il reddito è determinato, ai fini Irpef ed Ires, attraverso l’applicazione all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta (con esclusione della quota incentivo), un coefficiente di redditività pari al 25 %. E’ prevista comunque la possibilità di optare per la determinazione dei redditi nei modi ordinari. La tassazione forfettaria trova applicazione a condizione che vengano rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale. In caso di superamento dei predetti limiti, trova applicazione l’aliquota ordinaria dell’Irap.

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