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Novità Irpef - Ires
22 Gennaio 2016

Legge di Stabilità per il 2016: novità in materia di Ires e di Irap

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Con la Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) sono state introdotte alcune novità anche in materia di imposta sui redditi delle società e di Irap.

In primo luogo, evidenziamo che, al comma 61, dell’articolo 1 della nuova Legge di Stabilità, è prevista, dal 1° gennaio 2017 per i periodi d’imposta successivi al 2016, una riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5 % al 24 %.

Inoltre, sempre dal 2017, vi sarà un abbassamento all’1,20 % (prima era dell’1,375 %) dell’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai soggetti Ires (comma 62, articolo 1, Legge n. 208/2015).

Ancora, dal 2017, sarà applicata agli enti creditizi e finanziari un’addizionale Ires pari a 3,5 punti percentuali (comma 65, articolo 1, Legge n. 208/2015). Allo stesso tempo, sempre dal 2017, gli interessi passivi diverranno integralmente deducibili ai fini Ires da parte dei medesimi enti.

Per quanto riguarda l’Irap, dal 2016, vi sarà l’esenzione dall’imposta nell’ambito del settore dell’agricoltura (commi 70-72, articolo 1, Legge n. 208/2015).

Inoltre, la Legge di Stabilità per il 2016 prevede (al comma 73 dell’articolo 1) la deduzione ai fini Irap del costo del lavoro stagionale nei limiti del 70 %, calcolata per ogni lavoratore stagionale che sia stato impiegato per almeno 120 giorni, per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro in un arco temporale di due anni dalla data di cessazione del precedente contratto di lavoro.

Dal 2016, aumenta di 2.500 Euro la deduzione forfetaria spettante ai fini Irap alle imprese individuali, alle società di persone ed ai soggetti esercenti arti e professioni (commi 123 e 124, articolo 1, Legge n. 208/2015).

Inoltre, sono esclusi espressamente dall’ambito di applicazione dell’Irap, in quanto non sussiste autonoma organizzazione, i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con strutture ospedaliere per lo svolgimento della loro professione all’interno di tali strutture, qualora percepiscano per l’attività svolta presso le strutture in questione più del 75 % del proprio reddito complessivo (comma 125, articolo 1, Legge n. 208/2015). A tal proposito, è precisato che sono comunque irrilevanti l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività professionale svolta. Inoltre, l’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superino gli standard ed i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

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