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Novità Irpef - Ires
27 Aprile 2018

Demolizione e ricostruzione immobili danneggiati dal sisma: si applica il sisma bonus?

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 34 del 27 aprile 2018, ha riportato la risposta ad alcuni quesiti, posti tramite interpello, riguardo all’applicazione della detrazione Irpef prevista in caso di adozione di misure antisismiche (cosiddetto “sisma bonus”).

In particolari, gli istanti sono comproprietari di un immobile dichiarato inagibile a seguito di un terremoto ed intendono procedere alla demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile medesimo.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi alla detrazione prevista per l’adozione di misure antisismiche, qualora siano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa, purché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.

Nel caso specifico, quindi, risulta necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Inoltre, qualora, come nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione fiscale, la stessa è ripartita in funzione della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno, come attestata dal bonifico di pagamento contenente, nella causale, il richiamo normativo che dà diritto alla detrazione d’imposta, e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che ha eseguito i lavori. Il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, riconosciuto che, nella situazione sottoposta alla sua attenzione dagli istanti, possa essere applicata l’aliquota Iva agevolata prevista per gli interventi di ristrutturazione, ossia l’aliquota Iva del 10 %, a condizione che le opere eseguite siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.

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