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1 Dicembre 2017

Detrazione fiscale per l’adozione di misure antisismiche: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello, fornendo una serie di chiarimenti riguardo all’applicazione delle detrazioni fiscali previste in caso di adozione di misure antisismiche.

L’istante ha rappresentato di voler procedere ad un intervento di ristrutturazione edilizia su un fabbricato e, nel contempo, di voler intervenire in modo tale da ridurre il rischio sismico, trattandosi di immobile situato in una zona sismica ad alta pericolosità. Nell’ambito dell’intervento sul fabbricato, il contribuente sosterrebbe delle spese anche per opere di manutenzione straordinaria e/o ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 147 del 29 novembre 2017, ha, in primo luogo, ricordato che la disciplina contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che è applicabile la detrazione fiscale agli interventi di adozione di misure antisismiche con riguardo, in particolare, all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per la redazione della documentazione obbligatoria che provi la sicurezza statica del patrimonio edilizio e per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.

La detrazione fiscale è riconosciuta nella misura del 50 %, fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione dovrà essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese.

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017, qualora dagli interventi in questione derivi una diminuzione del rischio sismico, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70 %, nel caso di diminuzione di una classe di rischio, e dell’80 %, in caso di diminuzione di due classi di rischio.

L’istante aveva chiesto di conoscere se fosse possibile fruire della detrazione fiscale in questione in dieci rate (invece che in cinque), come previsto in caso di detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’Agenzia delle Entrate ha precisato in proposito che la disciplina in materia non prevede la possibilità di scegliere il numero delle rate. Pertanto, il contribuente, se intende beneficiare della maggiore detrazione del 70 % o dell’80 %, dovrà necessariamente ripartire la detrazione nelle cinque rate annuali. Altrimenti, il contribuente potrà decidere di avvalersi della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia del 50 % da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, confermando quanto sostenuto dall’istante, ha riconosciuto che, anche in caso di interventi di adozione di misure antisismiche, vale il principio secondo il quale l’intervento di categoria superiore assorbe gli interventi di categoria inferiore ad esso collegati. Quindi, possono rientrare nelle spese che beneficiano della maggiore detrazione per interventi di adozione di misure antisismiche anche le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati in dipendenza ed a completamento dell’intervento principale di messa in sicurezza dell’immobile e di adozione di misure antisismiche.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di spesa agevolabile di 96.000 Euro annuali nel caso in cui, sul medesimo immobile, siano effettuati interventi di diverso genere (interventi antisismici ed interventi di manutenzione straordinaria), è unico. Infatti, interventi di adozione di misure antisismiche non possono fruire di un limite autonomo di spesa.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, qualora gli interventi realizzati consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo di spesa agevolabile, occorre prendere in considerazione anche le spese sostenute negli anni precedenti.

Non sono da considerare nel suddetto limite di spesa, invece, gli interventi di riqualificazione energetica o, in alternativa, gli interventi su strutture opache ed infissi e di sostituzione di impianti termici, per i quali, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente istante potrà beneficiare della detrazione del 65 % nei limiti specifici previsti dalla normativa di riferimento.

 

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