NULL
Novità Irpef - Ires
7 Aprile 2017

Cinque per mille: le nuove regole per l’iscrizione

Scarica il pdf

Nella Circolare n. 5 del 31 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alle novità introdotte in materia di accesso al beneficio del cinque per mille.

Tali novità sono previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016. Secondo la nuova disciplina dell’istituto del cinque per mille:

  • gli enti regolarmente iscritti ed in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio non devono più riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al cinque per mille e la relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • è istituito un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio in questione. L’elenco viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno.

Le nuove regole trovano applicazione dall’esercizio finanziario 2017, con riferimento ai soggetti che risultavano iscritti nel 2016.

In base alla nuova disciplina, l’ente che ha regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva accede al contributo del cinque per mille anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover ripresentare né la domanda di iscrizione, né la dichiarazione sostitutiva. Una nuova dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata soltanto se interverrà una variazione del rappresentante legale dell’ente iscritto.

Gli enti che risultano regolarmente iscritti sono inseriti, a partire dall’esercizio successivo a quello d’iscrizione, in un apposito elenco, pubblicato, come detto, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Entro il successivo 20 maggio, gli enti interessati, attraverso i propri legali rappresentanti o loro delegati, possono far valere presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.

Nella Circolare, è precisato che l’inserimento nell’elenco vale ai fini dell’iscrizione al contributo, ma non ai fini dell’ammissione al cinque per mille. Questo vuol dire che gli enti iscritti non dovranno, negli esercizi successivi alla prima iscrizione, ripresentare i documenti necessari per l’iscrizione medesima, ma continueranno comunque ad essere assoggettati all’ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

Rimangono, quindi, gli elenchi degli enti ammessi e degli enti esclusi dal beneficio per ciascun esercizio finanziario.

Inoltre, la procedura di iscrizione per gli enti che richiedono per la prima volta l’accesso al contributo rimane invariata.

Nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti previsti per l’accesso al beneficio del cinque per mille, il rappresentante legale dell’ente deve trasmettere all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione, seguendo le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva necessaria per l’iscrizione. In mancanza delle comunicazione della revoca, l’amministrazione competente procede al recupero del contributo. Il beneficiario del cinque per mille, quindi, dovrà riversare all’erario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione, l’ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici Istat di inflazione in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Qualora l’ente beneficiario non proceda entro il termine suddetto al versamento degli importi, l’amministrazione competente potrà procedere al recupero coattivo, fatta salva, in presenza dei presupposti, l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

Per quanto riguarda l’elenco pubblicato quest’anno, esso comprende:

  • gli enti del volontariato che hanno presentato l’istanza di iscrizione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 9 maggio 2016 ed hanno trasmesso la relativa dichiarazione sostitutiva alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia entro il 30 giugno 2016;
  • gli enti della ricerca scientifica e dell’Università che hanno trasmesso per via telematica la domanda di  iscrizione al Ministero dell’istruzione entro il 30 aprile 2016 ed hanno, altresì, inviato la relativa dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
  • gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso l’istanza con la relativa dichiarazione al Ministero della salute entro il 30 aprile 2016;
  • le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato l’istanza di iscrizione per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 9 maggio 2016 ed hanno tramesso la relativa dichiarazione sostitutiva al Coni entro il 30 giugno 2016.

Inoltre, è evidenziato che è stata considerata come validamente espletata la procedura di iscrizione anche quando la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa sono state trasmesse entro il 30 settembre 2016 ed è stata versata la sanzione di 250 Euro.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, entro il 22 maggio 2017 (il termine del 20 maggio quest’anno, infatti, è stato spostato al 22 maggio in quanto cade di sabato), gli enti interessati possono far valere eventuali errori rilevati o variazioni intervenute, rispetto all’elenco pubblicato entro la fine di marzo. L’Agenzia delle Entrate, entro il 25 maggio 2017, procederà, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad aggiornare l’elenco degli iscritti.

In caso di variazione del rappresentante legale dell’ente inserito nell’elenco pubblicato, il nuovo rappresentante legale dovrà trasmettere all’amministrazione competente la dichiarazione sostitutiva. Non sarà necessario, invece, presentare una nuova domanda di iscrizione.

In particolare, i nuovi rappresentanti legali degli enti del volontariato dovranno presentare la nuova dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017. La presentazione della dichiarazione sostitutiva potrà anche avvenire tardivamente, entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto la scadenza del 30 settembre quest’anno cade di sabato), con il versamento della sanzione di 250 Euro.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono tenuti ad eseguire l’intera procedura di iscrizione (con conseguente trasmissione della domanda di iscrizione e della documentazione integrativa) gli enti di nuova costituzione, gli enti che non erano iscritti nel 2016 e gli enti che non sono stati inseriti nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017, in quanto non risultavano regolarmente iscritti o non possedevano i requisiti necessari per accedere al contributo nell’anno 2016.

In particolare, gli enti del volontariato dovranno presentare l’istanza di iscrizione all’Agenzia delle Entrate entro l’8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 7 maggio quest’anno cade di domenica) e dovranno trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017.

Le associazioni sportive dilettantistiche dovranno presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate entro l’8 maggio 2017 e dovranno trasmettere la successiva dichiarazione sostitutiva all’ufficio competente del Coni entro il 30 giugno 2017.

Anche in questo caso, resta ferma la possibilità di presentare tardivamente la domanda di iscrizione e/o la documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017 (il termine del 30 settembre è stato spostato in quanto quest’anno cade di sabato), con versamento della sanzione di 250 Euro.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto