Con Sentenza 5 novembre 2008, n. 373, (depositata il 14/11/2008) la Corte costituzionale si è pronunciata in merito al regime di deducibilità ai fini IRPEF degli assegni periodici corrisposti al coniuge, su disposizione dell’autorità giudiziaria, e di quelli per il mantenimento dei figli, di cui all’art. 10, TUIR.
Secondo i giudici, la questione di legittimità posta dalla Ctp di Novara in relazione a quanto disposto dall’art. 10, TUIR, non è fondata, pertanto, l’ex coniuge può solo dedurre dal reddito complessivo l’assegno periodico alimentare e non quello di mantenimento.
Fonte: www.seac.it
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