Con Documento 5 settembre 2005, n. 24, la Fondazione Luca Pacioli ha fornito precisazioni in ordine alle novità introdotte con la conversione in Legge 31 luglio 2005, n. 156, del D.L. 17 giugno 2005, n. 106.
Di particolare rilevanza appare l’orientamento assunto dalla Fondazione in merito alla non sanzionabilità dei professionisti senza autonoma organizzazione che, in attesa della pronuncia da parte della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità dell’IRAP con la disciplina comunitaria dettata in merito all’IVA, omettano di versare l’IRAP. Secondo la Fondazione, in tale ipotesi si rende applicabile la disposizione contenuta nello Statuto del contribuente, in base alla quale il contribuente non è sanzionabile nei casi di obiettiva incertezza della norma tributaria.
Fonte: www.seac.it