NULL
Novità Irpef - Ires
14 Aprile 2008

Criterio della commessa completata per le opere ultrannuali: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 3 aprile 2008, n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è ancora possibile adottare il criterio della commessa completata per i lavori in corso di esecuzione aventi durata ultrannuale iniziati prima del 2007 e non ancora conclusi (ai sensi dell’abrogato comma 5, art. 93, TUIR), a condizione che ci siano contemporaneamente:

  • la contabilizzazione in bilancio delle opere, delle forniture e dei servizi ultrannuali con il metodo del costo;
  • l’autorizzazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, per l’applicazione del metodo del costo anche ai fini della determinazione del reddito imponibile;
  • l’adozione del metodo contabile del costo per tutte le opere, forniture e servizi ultrannuali.

Come espressamente disposto nella Risoluzione, l’abrogazione dell’articolo 93, comma 5, TUIR, operato dalla Finanziaria 2007, ha infatti effetto sulle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. Nel rispetto delle condizioni sopra elencate, per le “vecchie” commesse il contribuente potrà quindi continuare ad adottare il criterio della commessa completata.

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
11 Ottobre 2025
Regole fiscali sul lavoro sportivo: l’Agenzia scioglie i dubbi

30 settembre 2025 L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una recente consulenza...

11 Ottobre 2025
Sequestri fiscali e ipoteche: ecco le strategie difensive per proteggere la tua azienda

Ecco una guida utile volta ad analizzare l’istituto delle misure cautelari...

11 Ottobre 2025
Vendita di titoli per spettacoli: nuove regole per le biglietterie online

Più semplici le procedure di identificazione degli utenti 26 settembre 2025 –...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto