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18 Aprile 2014

Versata la mini Imu sui terreni dei coltivatori diretti: opera l’effetto sostitutivo dell’Irpef

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Nella Risoluzione n. 41 del 18 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi in caso di redditi dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. L’effetto di sostituzione si produce anche nel caso in cui l’Imu sia dovuta, ma non venga versata per effetto delle detrazioni.

Riguardo ai terreni, l’effetto sostitutivo opera con riferimento alla componente dominicale dei terreni non affittati.

Per l’anno d’imposta 2013, non era dovuta l’Imu per i terreni agricoli ed i terreni non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali. Ma, era comunque dovuta la cosiddetta “Mini Imu”, pari al 40 % dell’eventuale differenza tra l’Imu risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione decise dal Comune per il 2013 e l’Imu risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione previste di base dallo Stato.

Il versamento della sola “mini Imu” non esclude l’effetto sostitutivo Imu-Irpef. 

Se, quindi, in riferimento ai terreni predetti, l’Imu non era affatto dovuta, il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, deve essere assoggettato ad Irpef ed alle relative addizionali. Nella Risoluzione, è stato precisato che, in tale ipotesi, deve essere indicato il codice 2 nella colonna 9 “Imu non dovuta” del quadro A del modello 730/3014, riservato ai redditi dei terreni agricoli.

Se, invece, per i terreni in questione, era dovuta la “mini Imu”, nella dichiarazione dei redditi, nel quadro A, non deve essere compilata la colonna 9 “Imu non dovuta” ed il reddito dominicale del terreno non affittato non deve essere assoggettato all’Irpef ed alle relative addizionali. 

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