string(14) "sidebar attiva"
Altre Novità
Scritto da:
27 Settembre 2024
4 Minuti di lettura

Esclusi i tirocini retribuiti dal regime per i lavoratori rimpatriati

Scarica il pdf

Nonostante siano classificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, i tirocini retribuiti non beneficiano delle agevolazioni fiscali riservate ai lavoratori rimpatriati, poiché collegati alla formazione e non a un’attività lavorativa. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 152/2024.

Caso specifico dei tirocini retribuiti di un rimpatriato

Il caso riguarda un cittadino italiano che, dopo aver lavorato in Germania tra maggio 2020 e agosto 2023, si è iscritto a un master in Italia (da settembre 2023 a metà aprile 2024), durante il quale ha svolto un tirocinio retribuito promosso dall’università. Egli ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se potesse accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147/2015, noto come Decreto Internazionalizzazione.

La risposta dell’Agenzia

L’Agenzia ha inizialmente fornito un inquadramento normativo sul regime agevolativo per i lavoratori impatriati. Tale regime riconosce benefici fiscali a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia e si impegnano a risiedervi per almeno due anni, a patto che non fossero residenti in Italia nei due anni fiscali precedenti e svolgano prevalentemente la loro attività lavorativa sul territorio italiano. Le agevolazioni durano cinque anni, a partire dall’anno in cui si trasferisce la residenza in Italia (articolo 16, comma 3, Dlgs n. 147/2015).

Agevolazioni da lavoro dipendente

L’Agenzia ha richiamato diverse prassi interpretative, tra cui la circolare n. 33/E del 2020, che stabilisce che possono beneficiare delle agevolazioni i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi da lavoro autonomo derivanti da arti e professioni svolti in Italia. Tuttavia, tali redditi devono derivare da attività lavorative svolte prevalentemente nel territorio italiano.

Tempistiche per le agevolazioni

La circolare chiarisce che anche i redditi da attività lavorative iniziate successivamente al rientro in Italia possono essere agevolati, purché siano entro il periodo agevolabile di cinque anni e siano collegati al trasferimento della residenza. La circolare n. 17/E del 2017 aveva inoltre specificato che si può beneficiare del regime agevolato anche se il trasferimento precede l’inizio dell’attività lavorativa, a condizione che vi sia un legame tra il rientro e l’avvio del nuovo lavoro.

Nel caso in esame, l’Agenzia ha rilevato che il soggetto non è rientrato in Italia per avviare un’attività lavorativa, bensì per seguire un master, il quale prevede tirocini a completamento del percorso formativo. Poiché il regime agevolativo è destinato ai redditi derivanti da attività lavorative e non formative, l’Agenzia ha concluso che l’istante non può beneficiare dell’agevolazione fiscale per le somme percepite a seguito del tirocinio.

Articoli correlati
19 Giugno 2026
Case occupate e canoni di locazione non percepiti: come indicare il credito d’imposta

Inquilino moroso, occupazione abusiva e recupero delle imposte versate sui canoni non...

19 Giugno 2026
Bonus carburante pesca 2026: definite le regole per accedere al credito d’imposta

È ufficialmente operativo il bonus carburante destinato alle imprese del settore della...

19 Giugno 2026
Da studio associato a STP: il costo fiscale delle partecipazioni non cambia

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 123 del 15 giugno 2026, ha chiarito un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto