string(14) "sidebar attiva"
Altre Novità
Scritto da:
29 Novembre 2024
4 Minuti di lettura

Regime di adempimento collaborativo: guida al ravvedimento operoso

Scarica il pdf

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) che disciplina la procedura per la regolarizzazione agevolata delle violazioni da parte dei contribuenti aderenti al regime di cooperative compliance.

I soggetti inclusi nel regime di adempimento collaborativo (previsto dagli articoli 3-7 del Dlgs n. 128/2015), che rilevino errori, omissioni o irregolarità nel calcolo e pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate, oppure desiderino regolarizzare la propria posizione seguendo le indicazioni dell’Agenzia, possono utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997) per sanare spontaneamente tali situazioni.

Il decreto ministeriale n. 126 del 31 luglio scorso, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale, introduce una procedura specifica per le violazioni relative ai periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo. Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il 25 settembre.

Come funziona la procedura

I contribuenti interessati devono inviare una comunicazione all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate entro nove mesi dalla scadenza dei termini di accertamento. Tale comunicazione deve contenere tutti gli elementi utili per consentire una valutazione approfondita del caso, inclusi il calcolo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi relativi alle violazioni individuate.

La comunicazione, redatta su carta libera, va firmata e inviata tramite:

  • consegna a mano,
  • spedizione con plico raccomandato e avviso di ricevimento,
  • posta elettronica certificata (Pec).

Iter della procedura adempimento collaborativo

  1. Esame della comunicazione:
    L’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, fornirà al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l’importo delle imposte, sanzioni e interessi dovuti. Il contribuente avrà almeno 60 giorni per presentare eventuali osservazioni.
  2. Ricalcolo definitivo:
    Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, l’Agenzia notificherà un atto di ricalcolo definitivo, con l’indicazione delle somme dovute e il termine per il versamento, che non sarà inferiore a 15 giorni.
  3. Pagamento anticipato (opzionale):
    Il contribuente può decidere di chiudere anticipatamente la procedura effettuando il pagamento delle somme indicate nello schema di ricalcolo preliminare.

Conclusione della procedura

La procedura si considera completata con il pagamento degli importi dovuti secondo l’atto di ricalcolo o lo schema preliminare, e, se necessario, con la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Articoli correlati
11 Luglio 2025
Concordato preventivo biennale 2025-2026: come aderire, novità e istruzioni

Cos'è il concordato preventivo biennale (CPB)? Il Concordato Preventivo Biennale...

11 Luglio 2025
La riforma del lavoro autonomo

Il lavoro autonomo è definito, dall’art. 2222 del c.c., come una prestazione che...

11 Luglio 2025
Oro e anagrafe dei rapporti finanziari: novità e chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove precisazioni sull’obbligo, da parte degli...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto