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10 Gennaio 2022
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Legge di Bilancio per il 2022: le novità per bonus vecchi e nuovi.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 la Legge di Bilancio per il 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Ecco le novità per la disciplina di bonus vecchi e nuovi.

  • Tax credit per le librerie (articolo 1, comma 351, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Per potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri l’autorizzazione di spesa prevista dalla Legge di Bilancio per il 2018 per il credito d’imposta in favore dei venditori al dettaglio di libri in esercizi specializzati è stata incrementata di 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ricordiamo che il bonus in questione è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa di occupazione del suolo pubblico, canoni di locazione e mutui con riferimento ai locali nei quali è svolta l’attività, oltre che per i contributi previdenziali ed assistenziali versati per i dipendenti.
  • Tax credit per la carta dei giornali (articolo 1, commi 378 e 379, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Il credito d’imposta previsto in favore delle imprese editrici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e di periodici sarà riconosciuto anche negli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 % delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, entro il limite massimo di 60 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La misura in questione era stata introdotta nel 2019 e poi prevista dal Decreto “Sostegni bis” a sostegno della filiera della stampa.
  • Bonus tv (articolo 1, commi da 480 a 485, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Stanziate nuove risorse per finanziare i contributi per l’acquisto dei nuovi televisori o dei decoder adatti alla ricezione del digitale terrestre di nuova generazione. Prevista per coloro che hanno compiuto 70 anni ed hanno una pensione non superiore a 20.000 Euro annui la consegna diretta presso il domicilio di decoder idonei alla ricezione dei programmi televisivi secondo i nuovi standard di prezzo non superiore a 30 Euro.
  • Bonus acqua potabile (articolo 1, comma 713, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Proroga al 2023 del bonus già previsto per il 2021 ed il 2022 in riferimento alle spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati a migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 % delle spese sostenute nel limite, in caso di persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, di 1.000 Euro ad immobile e, per gli altri soggetti, di 5.000 Euro per ogni immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale.
  • Bonus per l’attività fisica adattata (articolo 1, comma 737, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Riconosciuto ai contribuenti un nuovo credito d’imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità. Il limite di spesa massimo per l’anno 2022 è di 1,5 milioni di Euro. Con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2022, saranno definite le modalità di attuazione per l’accesso a tale beneficio.
  • Bonus per la riqualificazione elettrica dei veicoli (articolo 1, commi 809 e 810, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Proroga fino al 31 dicembre 2022 dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli previsti dalla Legge di Bilancio per il 2019 (inizialmente fino al 31 dicembre 2021). Ricordiamo che si tratta di due bonus del 60 % delle spese per la riqualificazione dei veicoli, fino ad un importo massimo di 3.500 Euro, e delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pra, all’imposta di bollo ed all’imposta provinciale di trascrizione. I bonus sono riconosciuti ai proprietari di veicoli appartenenti a determinate categorie, immatricolati con motore termico, che fanno installare su tali veicoli un sistema di riqualificazione elettrica omologato.
  • Tax credit impianti fonti rinnovabili (articolo 1, comma 812, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Riconosciuto un nuovo credito d’imposta ai contribuenti che sostengono spese documentate in relazione all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo di 3 milioni di Euro per l’anno 2022. Con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2022, saranno definite le modalità di attuazione per l’accesso a tale beneficio.
  • Tax credit impianti di compostaggio (articolo 1, commi da 831 a 834, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, in relazione all’installazione ed alla messa in funzione di impianti di compostaggio presso centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un nuovo contributo, nel limite massimo di 1 milione di Euro per il 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 % delle spese rimaste a carico del richiedente. L’agevolazione può essere richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio sia in grado di smaltire almeno il 70 % dei rifiuti organici prodotti nello stesso centro agroalimentare. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2022, saranno stabilite le modalità di applicazione e di fruizione di tale credito d’imposta. Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 e che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
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