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8 Gennaio 2021

Legge di Bilancio per il 2021: spazio a bonus e crediti d’imposta già riconosciuti nel 2020

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 la Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) contenente il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023. Nella Legge di Bilancio appena approvata sono presenti una serie di misure di rilevanza fiscale.

Ecco alcuni bonus e crediti d’imposta già previsti in precedenza che sono stati prorogati o la cui disciplina è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio:

  • BONUS VERDE (articolo 1, comma 76, Legge n. 178 del 2020). E’ stata confermata per l’anno 2021 la misura prevista dalla Legge di Bilancio per il 2018 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati ad uso abitativo. Il bonus in questione consiste in una detrazione fiscale del 36 %.
  • CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (articolo 1, comma 171, Legge n. 178 del 2020). E’ stato prorogato fino al 2022 il bonus previsto in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinate a strutture produttive situate nelle zone assistite delle Regioni del Mezzogiorno.
  • CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO (articolo 1, commi da 185 a 187, Legge n. 178 del 2020). E’ previsto che il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo delle imprese che operano nelle Regioni del Mezzogiorno, compresi gli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente collegati a strutture produttive situate in tali Regioni, spetti, per gli anni 2021 e 2022, nella misura del 25 % alle grandi imprese, che occupano almeno 250 persone ed il cui fatturato annuo sia almeno pari a 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio sia almeno pari a 43 milioni di Euro; nella misura del 35 % alle medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di Euro; nella misura del 45 % alle piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro.
  • BONUS PER QUOTAZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE (articolo 1, comma 230, Legge n. 178 del 2020). Prorogato al 2021 il credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018 per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali europei. Il bonus in questione è riconosciuto nella misura del 50 % dei costi sostenuti con un tetto massimo di 500.000 Euro.
  • BONUS CULTURA PER I DICIOTTENNI (articolo 1, commi 576 e 611, Legge n. 178 del 2020). Il bonus cultura viene previsto per i giovani che hanno compiuto o compiranno diciotto anni nel 2020 e nel 2021. Vengono destinati a tale scopo 150 milioni di Euro per l’anno 2021. La Carta per la cultura potrà essere utilizzata dai giovani diciottenni anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici, oltre che per l’acquisto di libri ed abbonamenti a quotidiani e di tutto ciò che era indicato nella Legge di Bilancio per il 2020.
  • CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO (articolo 1, comma 602, Legge n. 178 del 2020). Il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, introdotto con il Decreto “Rilancio” del maggio del 2020, è stato esteso alle agenzie di viaggio ed ai tour operator e prorogato al 30 aprile 2021.
  • CREDITI D’IMPOSTA PER LA PUBBLICITA’ E LA STAMPA (articolo 1, commi 608 a 610, Legge n. 178 del 2020). Il credito d’imposta per gli investimenti nella pubblicità è prorogato per il 2021 ed il 2022 nella misura unica del 50 % del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Inoltre, sempre per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici ed alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio per il 2019 in favore delle edicole (“tax credit per le edicole”). E poi ancora, nel 2021 e nel 2022, sarà riconosciuto il credito d’imposta per i servizi digitali previsto dal Decreto “Rilancio” del 2020, alle condizioni e con le modalità in esso stabilite. Ricordiamo che si tratta di un credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici nella misura del 30 % delle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività.
  • BONUS TV (articolo 1, commi 614 e 615, Legge n. 178 del 2020). Per favorire il rinnovo o la sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e per favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il contributo già previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018 per la sostituzione degli apparecchi televisivi è esteso all’acquisto ed allo smaltimento di tali apparecchi. Per il 2021, le risorse destinate a questo contributo sono incrementate di 100 milioni di Euro che costituisce anche limite di spesa. Con un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2021, saranno individuate le modalità operative e le procedure per l’attuazione della disciplina in materia.
  • BONUS INVESTIMENTI (articolo 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178 del 2020). Estesa fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 sono applicate delle regole in parte nuove rispetto a quelle previste in precedenza per questo tipo di credito d’imposta. Riguardo alla misura del credito d’imposta riconosciuto, ad esempio, evidenziamo che esso spetta, nel 2021, nella misura del 10 % alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A alla Legge di Bilancio per il 2017 ed investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla stessa Legge di Bilancio per il 2017. La misura del credito d’imposta è elevata al 15 % per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dalle imprese alla realizzazione di modalità di lavoro agile. Nel 2022 il credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti che effettuano lo stesso tipo di investimenti nella misura del 6 %. Per i soggetti che, invece, effettuano investimenti nei beni strumentali nuovi indicati nel suddetto allegato A (investimenti in beni strumentali materiali 4.0), nel 2021, il credito d’imposta in questione è riconosciuto nella misura del 50 %, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, nella misura del 30 % per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro e nella misura del 10 % per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di Euro e fino al limite massimo di costi ammissibili di 20 milioni di Euro. Per il 2022, ai soggetti che effettuano lo stesso tipo di investimenti, il credito d’imposta è riconosciuto rispettivamente nella misura del 40 %, del 20 % e del 10 %. Ancora, per le imprese che effettuano investimenti in beni compresi nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio per il 2017 (investimenti in beni immateriali 4.0), nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 % del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad un milione di Euro. E’ stato, altresì, ampliato l’ambito oggettivo di applicazione della misura agevolativa. Altra differenza rispetto alla precedente disciplina riguarda il periodo di fruizione dell’agevolazione. In base alle nuove regole, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dall’anno di entrata in funzione dei beni o dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni materiali ed immateriali 4.0. Il credito d’imposta, inoltre, è utilizzabile in tre quote annuali, anziché in cinque quote annuali di pari importo. I soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiore a cinque milioni di Euro che effettuano investimenti tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 in beni strumentali materiali “generici” possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione in un’unica quota annuale.
  • BONUS RICERCA E SVILUPPO (articolo 1, comma 1064, Legge n. 178 del 2020). E’ stato confermato fino al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative. Il bonus in questione spetta nella misura del 20 %, fino ad un massimo di quattro milioni di Euro, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo; nella misura del 10 %, fino ad un massimo di due milioni di Euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica ed in design e ideazione artistica; nella misura del 15 %, fino ad un massimo di due milioni di Euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
  • BONUS FORMAZIONE 4.0 (articolo 1, comma 1064, Legge n. 178 del 2020). Prorogato al 2022 anche il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ammissione al bonus dei costi previsti dal Regolamento dell’Unione Europea del 2014 in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
  • BONUS PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (articolo 1, commi da 1098 a 1100, Legge n. 178 del 2020). Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020 dovrà essere utilizzato in compensazione o ceduto a soggetti terzi entro il 30 giugno 2021 e non più entro il 31 dicembre 2021.

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