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10 Gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: le misure per le imprese

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con la quale sono state emanate le disposizioni relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 (Legge di Bilancio per il 2020).

Evidenziamo qui alcune importanti novità per le imprese:

  • REDDITI DEI TERRENI DI COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (articolo 1, comma 183, Legge n. 160 del 2019). Misura importante per gli imprenditori agricoli. E’ stata estesa al 2020 l’esenzione Irpef per i redditi dominicali ed agrari dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Inoltre, è previsto che, per l’anno 2021, gli stessi redditi concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef nella misura del 50 %.
  • CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (articolo 1, commi da 185 a 197, Legge n. 160 del 2019). E’ riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine è stato accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia. Tale misura sostituisce il super ammortamento e l’iper ammortamento. Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in alcuni beni, come i veicoli e gli altri mezzi di trasporto; i beni materiali strumentali per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5 %; i fabbricati e le costruzioni. Il credito d’imposta è riconosciuto ad imprese che sono residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori. La misura del credito d’imposta varia a seconda dei beni strumentali oggetto dell’investimento. In generale, per i beni strumentali nuovi, è previsto un credito d’imposta della misura del 6 % del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili di 2 milioni di Euro. Per gli investimenti nei beni individuati all’allegato A della Legge di Bilancio per il 2017 (gli stessi beni ad alto contenuto tecnologico volti a favorire i processi di trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0”, per i quali era prevista la misura dell’iper ammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 % del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, e nella misura del 20 % del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di Euro, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di 10 milioni di Euro. Per gli investimenti in beni ricompresi, invece, nell’allegato B della Legge di Bilancio per il 2017 (software funzionali alla transizione verso processi tecnologici secondo il modello “Industria 4.0”, per i quali era prevista la maggiorazione del 40 % in aggiunta all’iper ammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 % del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 Euro. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti del terzo tipo (software “Industria 4.0”), dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti del primo tipo o dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti del secondo e del terzo tipo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e, con un apposito Decreto del Ministero medesimo, saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità ed i termini di invio di tale comunicazione. Il credito d’imposta non può essere oggetto di cessione o trasferimento, anche all’interno del consolidato fiscale. E’ precisato che, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta viene ridotto. Il maggior credito d’imposta che sia stato eventualmente già utilizzato in compensazione dovrà essere direttamente riversato dal contribuente entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Il credito d’imposta per gli investimenti del primo tipo (credito d’imposta per acquisto di beni strumentali nuovi) si applica alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni. La disciplina sul credito d’imposta in questione riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati nel 2020, a meno che non riguardino investimenti che ricadono già tra quelli che beneficiano del super ammortamento o dell’iper ammortamento previsto nel 2019.
  • CREDITO D’IMPOSTA PER LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE (articolo 1, commi 198 e seguenti, Legge n. 160 del 2019). E’ riconosciuto un credito d’imposta, per il 2020, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 ed in altre attività innovative. Possono accedere a tale credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in determinate attività. Anche in questo caso, la fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori. Le attività di ricerca e sviluppo che possono essere oggetto di investimenti ammissibili al beneficio in questione sono le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Sono, inoltre, considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività differenti dalle precedenti che siano finalizzate alla realizzazione di prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non sono ammissibili in questo ambito le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, così come le attività per l’adeguamento di un prodotto già esistente alle specifiche richieste di un cliente e le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Infine, sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design ed ideazione estetica svolte dalle imprese che operano nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e la realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Le spese sulla base delle quali viene calcolato il credito d’imposta riconosciuto alle imprese sono, generalmente, le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo o di altro rapporto diverso dal lavoro subordinato che sia impiegato direttamente nelle attività ammissibili svolte nell’impresa; le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili ed ai software utilizzati nei progetti che possono beneficiare del credito d’imposta; le spese per i contratti di ricerca extra muros che riguardino direttamente le attività ammissibili al credito d’imposta o per i contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica o delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale; le spese per i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti riguardanti le attività ammissibili al credito d’imposta; le spese per materiali, forniture ed altri prodotti analoghi impiegati nei progetti ammissibili al credito d’imposta.  Per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 12 % della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di Euro, ragguagliato ad anno. Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 % della relativa base di calcolo, individuata come sopra, entro il limite massimo di 1,5 milioni di Euro, ragguagliato ad anno. Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 % della relativa base di calcolo, individuata come sopra, nel limite massimo di 1,5 milioni di Euro, ragguagliato ad anno. Inoltre, per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente rinnovati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 % della relativa base di calcolo. E’ possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta, purché vengano rispettati i massimali e vi sia una separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili riguardanti le diverse tipologie di attività. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’adempimento degli obblighi di certificazione. Le imprese che si avvalgono di queste misure devono trasmettere una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Con un Decreto del Ministero verranno definiti il modello, il contenuto, le modalità ed i termini di invio di tale comunicazione. Il credito d’imposta non può essere oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto dall’impresa. Per il riconoscimento del credito d’imposta, è necessario che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rilasci un’apposita certificazione dalla quale risultino l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza di tali spese alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. La disciplina di tale credito d’imposta sostituisce quella previgente del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
  • CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (articolo 1, commi 210 e seguenti, Legge n. 160 del 2019). E’ previsto che la disciplina del credito d’imposta che era stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” sia applicata anche alle spese di formazione sostenute nel 2020. Sono previste alcune modifiche di tale disciplina. In particolare, nei confronti delle piccole imprese, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 % delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 Euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 % delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.00 Euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 % delle spese ammissibili ed entro il limite massimo annuale di 250.000 Euro. La misura del credito d’imposta è comunque aumentata al 60 % per tutte le imprese nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Le imprese che si avvalgono di tale credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che provvederà, con apposito Decreto, a definire il modello, il contenuto, le modalità ed i termini di invio di tale comunicazione. Anche tale credito d’imposta non può essere oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale. Non è più richiesto ai fini del riconoscimento di tale credito d’imposta che la disciplina delle attività di formazione sia contenuta in contratti collettivi aziendali o territoriali.
  • IMPRENDITORI AGRICOLI FLOROVIVAISTICI (articolo 1, comma 225, Legge n. 160 del 2019). Una nuova misura per gli imprenditori agricoli. In particolare, è previsto un nuovo metodo di determinazione del reddito d’impresa per gli imprenditori agricoli florovivaistici: per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nel limite del 10 % del volume d’affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette alla registrazione agli effetti dell’Iva il coefficiente di redditività del 5 %.
  • CREDITO D’IMPOSTA PER PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI (articolo 1, comma 300, Legge n. 160 del 2019). Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il 2019 ed il 2020, un credito d’imposta nella misura del 30 % delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi e delle spese per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione alle fiere internazionali di settore, fino ad un massimo di 60.000 Euro. E’ prevista, quindi, la proroga al 2020 di questa misura introdotta con il “Decreto Crescita 2019”.
  • CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (articolo 1, comma 319, Legge n. 160 del 2019). E’ stato prorogato al 2020 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle Regioni della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise ed Abruzzo.
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