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12 Novembre 2021
2 Minuti di lettura

Credito d’imposta per sanificazione ed acquisto dispositivi di protezione: tutti i chiarimenti sulla disciplina più recente.

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Con la Circolare n. 13 del 2 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, previsto dal Decreto Legge n. 73 del 2021 (il cosiddetto “Decreto Sostegni bis”).

In realtà si tratta di un credito d’imposta introdotto con il Decreto “Rilancio” del maggio del 2020. Questa nuova disciplina prevede, però, delle differenze con riferimento ai soggetti beneficiari dell’agevolazione, alla misura del credito, al periodo nel quale è applicata tale misura ed alla modalità di utilizzo.

Il primo capitolo della Circolare è dedicato all’ambito soggettivo di applicazione, alla misura del credito d’imposta ed alla rilevanza fiscale. In particolare, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 % delle spese sostenute da determinati soggetti nei mesi di giugno, luglio ed agosto del 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi finalizzati a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il Covid-19.

Il credito d’imposta in questione riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, i soggetti esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale con codice identificativo regionale o identificate mediante autocertificazione in riferimento all’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito spetta nella misura massima di 60.000 Euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di Euro per il 2021.

Per individuare il credito spettante, occorre moltiplicare l’ammontare del credito richiesto per la percentuale che verrà resa nota con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato per questa agevolazione e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap. Non incide, inoltre, sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa e non rileva ai fini della determinazione della quota di spese ed altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il secondo capitolo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate è dedicato all’ambito oggettivo di applicazione della misura, ossia alle spese ammesse al credito d’imposta.

Si tratta delle spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che operano nell’ambito delle attività lavorative ed istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli suindicati, come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti ed igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi volti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, comprese le eventuali spese di installazione.

Sono escluse le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute nei luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Il terzo capitolo della Circolare riguarda le modalità di utilizzo del credito d’imposta in questione. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione nel modello F24.

Per l’utilizzo in compensazione, con una successiva Risoluzione, sarà istituito il codice tributo da utilizzare e verranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 che comunque dovrà essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nella disciplina attuale non è prevista la possibilità di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta.

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