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25 Giugno 2021
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Decreto Sostegni bis ed emergenza sanitaria: spazio a vecchi e nuovi crediti d’imposta

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Con il Decreto “Sostegni bis” (Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta molto rilevante nel particolare periodo di emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo.

In virtù di quanto disposto all’articolo 31 del Decreto “Sostegni bis”, è, infatti, riconosciuto alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, compresi i vaccini, un credito d’imposta nella misura del 20 % dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. Sono ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutte le spese sostenute per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata.

Tale credito d’imposta non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri incentivi riconosciuti sotto forma di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti nel nostro territorio o alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti che eseguono le attività di ricerca nel nostro Paese in caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Paesi membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo o in Paesi che fanno parte dell’elenco degli Stati con i quali è attuabile uno scambio di informazioni in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore con l’Italia.

Il credito d’imposta spetta per un importo massimo di 20 milioni di Euro annui per ciascun beneficiario. E’ utilizzabile in compensazione nel modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di maturazione. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Novità anche per il credito d’imposta che era stato introdotto dal Decreto “Rilancio” per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. In virtù dell’articolo 32 del Decreto “Sostegni bis”, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus, purtroppo ancora presente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale spetta un credito d’imposta nella misura pari al 30 % delle spese sostenute, nei mesi di giugno, luglio ed agosto del 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per il Coronavirus. Il credito d’imposta in questione spetta fino ad un massimo di 60.000 Euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di Euro per l’anno 2021.

In particolare, sono ammissibili a tale credito d’imposta:

  • le spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • le spese per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative ed istituzionali esercitate dai soggetti destinatari della misura agevolativa;
  • le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • le spese per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • le spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza, come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le eventuali spese per l’installazione;
  • le spese per l’acquisto di dispositivi idonei a garantire la distanza interpersonale, come le barriere ed i pannelli protettivi, comprese le eventuali spese di installazione.

Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione nel modello F24. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di tale credito d’imposta.

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