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3 Maggio 2024
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In campo del contenzioso tributario aggiornate le avvertenze

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Dopo le modifiche al campo del contenzioso tributario, vengono aggiornate le Avvertenze relative ai ruoli.

Questo aggiornamento tiene conto dell’eliminazione del reclamo e della mediazione, come previsto dal Dlgs n. 220/2023, e fornisce le istruzioni per presentare un ricorso in caso di errori nella notifica. Specialmente quando l’atto che ha dato origine al problema e quello contestato sono emessi da soggetti diversi.

Provvedimento direttoriale per modificare le avvertenze dell’Agenzia

Con un provvedimento direttoriale datato 9 febbraio 2024, vengono apportate delle modifiche al testo delle Avvertenze concernenti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate. Questo in risposta alle nuove disposizioni previste dal Dlgs n. 220/2023, che attua le norme della Delega fiscale (legge n. 111/2023) riguardanti il contenzioso tributario. Questo aggiornamento coinvolge una revisione degli allegati al provvedimento del Direttore datato 17 ottobre 2022, che contengono le Avvertenze differenziate a seconda dei tipi di tributi per cui vengono emessi i ruoli.

Nuove disposizioni su reclamo/mediazione del contenzioso tributario

Il decreto n. 220/2023 in particolare, ha abrogato l’articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992, riguardante il reclamo e la mediazione, con effetto dal 4 gennaio 2024. Inoltre, ha introdotto una nuova disposizione nell’articolo 14 del medesimo decreto legislativo, stabilendo che in caso di contestazioni sulla notifica di un atto emesso da un soggetto diverso rispetto a quello che ha predisposto l’atto impugnato, il ricorso deve essere presentato nei confronti di entrambi.

Di conseguenza, le Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate vengono aggiornate eliminando i riferimenti all’articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992 negli allegati da 2 a 5. In aggiunta, vengono incluse le istruzioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi relativi alla notificazione dell’atto originario (allegati da 2 a 4).

Inoltre, nei medesimi allegati, la sezione riguardante la “Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela” viene modificata, sostituendo le menzioni di “Direzione o Centro Operativo” con “Ufficio”. Nell’allegato 2, vengono anche aggiornate le modalità per presentare la richiesta di riesame nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controlli automatizzati.

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