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12 Febbraio 2016

Benefici prima casa: la scomodità della precedente abitazione non giustifica l’acquisto di una nuova casa con le agevolazioni

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 2278 del 5 febbraio 2016, si è pronunciata riguardo ad un avviso di liquidazione delle imposte ed irrogazione delle sanzioni notificato ai contribuenti che avevano acquistato un’abitazione, godendo dei benefici “prima casa”, pur essendo, al momento dell’acquisto, già proprietari di un altro immobile nello stesso Comune.

In primo grado, era stata data ragione ai contribuenti. In secondo grado, era stato riconosciuto come inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, in quanto privo di delega ed autorizzazione del funzionario.

La Cassazione aveva risolto definitivamente le questioni procedurali ed aveva rimesso il giudizio dinanzi ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva riconosciuto come fondate le ragioni dell’Agenzia delle Entrate ed aveva, quindi, confermato l’avviso di liquidazione.

I contribuenti avevano proposto un nuovo ricorso in Cassazione. Le loro ragioni erano rappresentate, in particolare, dalla circostanza che l’immobile che possedevano al momento dell’acquisto della nuova abitazione non era idoneo rispetto alle specifiche esigenze abitative del loro nucleo familiare. Nella loro famiglia, infatti, vi erano due figli di sesso diverso che, nella precedente abitazione, erano costretti a dormire nella medesima camera.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto come legittimo l’atto emesso dall’Amministrazione finanziaria. In riferimento alla giurisprudenza in materia di benefici “prima casa”, la Cassazione ha ricordato che il requisito della non possidenza di un altro immobile idoneo ad abitazione, nel medesimo Comune, sussiste quanto il contribuente possiede un alloggio che non è concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni suoi e della sua famiglia.

In un altro caso, la Cassazione aveva riconosciuto la spettanza delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa ad un contribuente che possedeva soltanto una quota di un altro appartamento, peraltro locato a terzi, che non era certamente idoneo ad essere destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare in quanto troppo piccolo per una famiglia composta da cinque persone.

Quindi, la valutazione della idoneità o inidoneità dell’immobile già posseduto deve effettivamente essere compiuta da un punto di vista soggettivo, tenendo conto delle esigenze abitative del nucleo familiare del contribuente.

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistesse alcuna prova che l’alloggio in precedenza posseduto dai contribuenti fosse inidoneo rispetto alle loro esigenze abitative. Secondo la Corte, infatti, la scomodità per i due figli di sesso diverso di dover dormire nella stessa stanza non equivale ad inidoneità abitativa.

Il ricorso proposto dai contribuenti è stato, pertanto, respinto.

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