Con Ordinanza 1º settembre 2009, n. 19075, la Corte di Cassazione ha stabilito che i fondi rustici possono beneficiare della tassazione ridotta prevista dall’art. 7, L. n. 984/1977, qualora i terreni medesimi, oggetto d’acquisto, siano idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito, mediante il miglioramento delle colture forestali.
A tal fine, non viene tuttavia richiesta l’effettiva realizzazione di interventi di forestazione.
Fonte: www.seac.it
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