NULL
Altre Novità
26 Febbraio 2005

Presentazione di ricorsi per posta elettronica: Sentenza del TAR Calabria

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 98/2005, depositata il 14 febbraio scorso, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha stabilito che un documento informatico trasmesso per posta elettronica non può essere considerato equivalente a quello formato per iscritto e inviato a mezzo posta ordinaria o corriere, se non è stato sottoscritto con firma digitale o altra tipologia di firma elettronica.

In assenza di firma digitale infatti il documento non possiede i requisiti legali necessari per ricondurlo con certezza la paternità al ricorrente.

Nello specifico, il caso esaminato riguardava il ricorso contro un provvedimento disciplinare presentato l’ultimo giorno utile per la sua proposizione, tramite il servizio di posta elettronica.

Fonte:  www.seac.it

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto