NULL
Altre Novità
15 Ottobre 2010

La Tassa sulle Concessioni Governative non è dovuta per l’iscrizione al primo anno nel registro dei praticanti avvocati. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 103 del 11 ottobre 2010, ha risposto alla richiesta di consulenza giuridica ricevuta riguardo alle modalità di applicazione della Tassa sulle Concessioni Governative relativamente all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

L’Agenzia ha richiamato la normativa in materia che prevede il pagamento del tributo in caso di esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri. 

Dal momento che l’iscrizione al primo anno nel registro dei praticanti non abilita all’esercizio di alcuna professione, in riferimento ad essa la Tassa sulle Concessioni Governative non è dovuta per carenza dei presupposti di applicazione. Nel caso di iscrizione all’albo per gli anni successivi al primo, invece, sussiste l’esercizio di una “professione” e, quindi, torna applicabile la Tassa sulle Concessioni Governative nei modi e nelle misure previste dal DPR n. 641 del 1972.

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
24 Ottobre 2025
Dipendenti eletti in Comune: i rimborsi ai datori di lavoro non pagano l’IVA

Agenzia delle Entrate, risposta n. 261 del 9 ottobre 2025 Il principio chiarito: i...

24 Ottobre 2025
Bollo e contrassegni degli intermediari: nuovi standard di sicurezza e tracciabilità

Un aggiornamento per rafforzare sicurezza e trasparenza Il sistema dei documenti...

24 Ottobre 2025
Regime fiscale di SIIQ e SIINQ: un’opzione al passo con i tempi

Introduzione al nuovo modello di comunicazione L’Agenzia delle Entrate ha...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto