Con Nota 3 novembre 2009, n. 149256, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che non è legittimo riconoscere l’esenzione dall’accisa sul gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra, dal momento che difetta un’espressa abrogazione della norma nazionale di previsione (art. 2, comma 14, Legge 22/12/2008, n. 203).
Tale lettura è poi giustificata in ragione della declaratoria di incompatibilità con la normativa comunitaria del suddetto beneficio formulata dalla Commissione europea con decisione 13 luglio 2009.
Ne deriva che in relazione alle future forniture di gasolio, destinato ad essere impiegato nell’attività di coltivazione sotto serra, dovrà essere applicata l’aliquota prevista al punto 5 della Tabella A per i prodotti destinati all’agricoltura.
Resta salva la possibilità di instaurare procedimenti di rimborso da parte dei fornitori in relazione ai benefici già concessi ai serricoltori.
Fonte: www.seac.it
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