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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate – Ambito di applicazione

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2. Le disposizioni per la classificazione ed esposizione in bilancio previste dal presente IFRS si applicano a tutte le attività non correnti (*) rilevate e a tutti i gruppi in dismissione di un’entità. Le disposizioni relative alla valutazione contenute nel presente IFRS si applicano a tutte le attività non correnti e a tutti i gruppi in dismissione rilevati (come indicati nel paragrafo 4), ad eccezione di quelle attività, elencate nel paragrafo 5, che continueranno a essere valutate in conformità al Principio di riferimento ivi indicato.

(*) Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio. Alla classificazione di tali attività si applica il paragrafo 3.

3. Le attività classificate come non correnti, in conformità allo IAS 1, Presentazione del bilancio, non devono essere riclassificate tra le attività correnti finché non soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita in conformità al presente IFRS. Le attività appartenenti a una classe che un’entità considererebbe normalmente come non correnti, acquisite esclusivamente al fine della loro vendita, non devono essere considerate correnti a meno che non soddisfino i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, in conformità al presente IFRS.

4. Talvolta un’entità dismette un gruppo di attività, insieme ad alcune passività direttamente correlate, con un’unica operazione. Tale gruppo in dismissione può essere un insieme di unità generatrici di flussi finanziari, un’unica unità generatrice di flussi finanziari o una parte di un’unità generatrice di flussi finanziari (**). Il gruppo può includere qualsiasi attività e passività dell’entità, comprese le attività correnti, le passività correnti e le attività escluse in base al paragrafo 5 dalle disposizioni di valutazione del presente IFRS. Se un’attività non corrente rientrante nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS fa parte di un gruppo in dismissione, i requisiti di valutazione del presente IFRS si applicano al gruppo nel suo insieme, così che il gruppo è valutato al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Le disposizioni per la valutazione delle singole attività e passività nell’ambito di un gruppo in dismissione sono esposte nei paragrafi 18, 19 e 23.

(**) Tuttavia, dal momento in cui si presume che i flussi finanziari di un’attività o di un gruppo di attività derivino principalmente dalla vendita piuttosto che dall’uso continuativo, essi diventano meno dipendenti dai flussi finanziari derivanti da altre attività, e pertanto un gruppo in dismissione che faceva parte di una unità generatrice di flussi finanziari diviene a sua volta una se­parata unità generatrice di flussi finanziari.

5. Le disposizioni per la valutazione di cui al presente IFRS (*) non si applicano alle seguenti attività, disciplinate invece dagli IFRS indicati, né come attività singole né come parte di un gruppo in dismissione:

(a) attività fiscali differite (IAS 12 Imposte sul reddito);

(b) attività derivanti da benefici per i dipendenti (IAS 19 Benefici per i dipen­denti);

(c) attività finanziarie rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 39 Stru­menti finanziari: rilevazione e valutazione;

(d) attività non correnti contabilizzate in conformità al modello del fair value (valore equo) nello IAS 40 Investimenti immobiliari;

(e) attività non correnti valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo le disposizioni dello IAS 41 Agricoltura.

(f) diritti contrattuali derivanti da contratti assicurativi, secondo la definizione dell’IFRS 4Contratti assicurativi.

(***) Ma non i paragrafi 18 e 19, che invece dispongono che le attività in questione debbano essere valutate in conformità agli altri IFRS applicabili.

5B. Il presente IFRS specifica l’informativa richiesta relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate. L’informativa richiesta in altri IFRS non si applica a tali attività (o gruppi in dismissione) a meno che gli stessi IFRS non richiedano:

a) informazioni specifiche relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate; o

b) informazioni in merito alla valutazione di attività e passività in un gruppo in dismissione che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione dell’IFRS 5 e tali informazioni non siano già previste nelle altre note al bilancio.

Informazioni aggiuntive in merito alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita o come attività operative cessate possono essere necessarie per conformarsi alle disposizioni generali dello IAS 1, in particolare dei paragrafi 15 e 125 di tale Principio.

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