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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari – Dismissioni e cessioni

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55. Un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere eliminato dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri.

56. Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un elemento di immobili, impianti e macchinari devono essere determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene e devono essere rilevate come ricavo o come costo nel conto economico.

57. Quando un elemento di immobili, impianti e macchinari viene scambiato con un bene simile, nelle circostanze esposte nel paragrafo 22, il costo del bene acquistato è uguale al valore contabile del bene dismesso senza che ne derivino plusvalenze o minusvalenze.

58. Operazioni di vendita e di retrolocazione sono contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 17, Leasing.

59. Il valore di immobili, impianti e macchinari ritirati dall’uso attivo e posseduti per essere dismessi deve essere esposto al suo valore contabile alla data in cui l’attività è ritirata dall’uso attivo. Almeno a ogni fine esercizio, l’impresa verifica se l’attività ha subito una riduzione durevole di valore secondo le disposizioni dello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, e rileva, in relazione alla verifica, qualsiasi eventuale perdita durevole di valore.

 

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