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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il metodo del patrimonio netto 2 Norme civilistiche e tributarie | Criteri civilistici di valutazione: il metodo del patrimonio netto

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Stabilisce l’art. 2426 , n. 4, Codice civile, che «le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più di dette imprese», anziché secondo il criterio del costo, «per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto» della clausola generale e dei principi stabiliti per la redazione del bilancio dagli artt. 2423 e 2423-bis .

La valutazione col metodo del patrimonio netto si distingue da quella effettuata assumendo il mero valore contabile della frazione di patrimonio netto dell’impresa partecipata, risultante dal suo stato patrimoniale, senza apportarvi alcuna rettifica.

Il metodo del patrimonio netto, infatti, comporta non solo l’assunzione di un valore «pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio» della partecipata, rettificato per tenere conto del diverso costo sostenuto all’acquisto, ma anche la correzione di detto valore attraverso la detrazione dei dividendi eventualmente già deliberati, la rettifica per le operazioni intersocietarie e le altre rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché l’applicazione dei principi generali di redazione del bilancio.

Il richiamo dell’art. 2426, n. 4, co. 1, ai «principi di redazione del bilancio consolidato» costituisce, infatti, un rinvio agli artt. 25 e seguenti, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, sulla disciplina del bilancio consolidato, integrata sul piano della tecnica dai principi contabili.

Il legislatore distingue la prima applicazione del metodo del patrimonio netto dalla applicazione negli esercizi successivi.

In sede di prima applicazione, se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata, la differenza può essere iscritta nell’attivo della partecipante «purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa»; tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso l’avviamento (art. 2426, n. 4, co. 2). La possibilità di capitalizzazione della differenza costituisce, evidentemente, una potestà tecnica e non discrezionale, e si pone quindi come alternativa al riconoscimento, in tutto o in parte, di una perdita nel conto economico.

Il legislatore non disciplina l’ipotesi in cui il costo di acquisto sia inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto spettante alla partecipante.

L’art. 2426, n. 4, inoltre, prescrive il trattamento contabile solo della plusvalenza su partecipazioni sorta tra la chiusura del primo esercizio nel quale la partecipazione è stata iscritta per la prima volta col metodo del patrimonio netto e la chiusura dell’esercizio successivo; non tratta, invece, della differenza tra valore della partecipazione iscritto per la prima volta in bilancio e determinato col metodo del patrimonio netto e il costo di acquisto sostenuto nello stesso esercizio.

Nei successivi esercizi le eventuali «plusvalenze», derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile (art. 2426, n. 4, co. 3). Il legislatore, tuttavia, non specifica se la plusvalenza stessa possa essere prima imputata al conto economico, influenzando non solo la formazione, ma anche la destinazione dell’utile dell’esercizio, o debba essere direttamente, immediatamente e per l’intero ammontare iscritta a riserva non distribuibile.

L’art. 59, n. 6, della IV direttiva , impone che la frazione dell’utile o della perdita attribuibile alle partecipazioni in imprese controllate o collegate sia iscritta nel conto economico in una voce specifica corrispondentemente denominata (lett. a) e che la frazione di tale utile che supera l’importo dei dividendi della partecipata, già riscossi o riscuotibili, sia iscritta in una riserva non distribuibile (lett. b). Gli Stati membri possono tuttavia permettere o prescrivere che l’intera frazione di utile sia imputata nel conto economico della partecipante solo se corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili (lett. c).

Deve conseguentemente ritenersi che il legislatore nazionale, non essendosi espressamente pronunciato sull’imputazione al conto economico della plusvalenza, abbia consentito che essa venga imputata al conto economico sia per intero, sia limitatamente alla parte corrispondente ai dividendi, fermo in ogni caso l’iscrizione a riserva non distribuibile della differenza.

In via generale si osserva che la norma civilistica non è sufficientemente chiara e completa per una corretta applicazione del metodo del patrimonio netto e necessita di essere integrata sul piano della tecnica dai principi contabili.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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