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Novità Iva
29 Settembre 2017

Modelli Intra: al via le misure di semplificazione degli obblighi di comunicazione

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato il 25 settembre 2017, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, sono state adottate le misure di semplificazione degli obblighi di comunicazione dei contribuenti in relazione agli elenchi Intrastat. Il Provvedimento è stato emanato in virtù di quanto disposto con il “Decreto Milleproroghe” del 30 dicembre 2016.

Per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2bis), dovranno continuare ad essere trasmessi, ai soli fini statistici, con riferimento ai periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di tali acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 Euro. In precedenza, la soglia era di 50.000 Euro.

Per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di servizi (Modello Intra 2quater), dovranno essere trasmessi, anch’essi ai soli fini statistici, con riferimento ai periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di tali acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 Euro. In precedenza, la soglia era di 50.000 Euro.

Vengono, quindi, aboliti i modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, mentre i modelli Intra mensili relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi acquistano esclusivamente una valenza statistica.

Sono, invece, mantenuti i modelli Intra per le cessioni intracomunitarie di beni e servizi. Per tali operazioni, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale rimane legata alla soglia dei 50.000 Euro.

La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni (Modello Intra 1bis) diviene, però, facoltativa per i soggetti che presentano tali elenchi con periodicità mensile che non hanno realizzato, in nessuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 Euro.

Inoltre, ai fini della compilazione del campo “Codice Servizio”, negli elenchi riepilogativi nei quali sia presente, è stabilito che potrà farsi riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA). In precedenza, il CPA era a sei cifre.

Le nuove regole valgono a partire dal mese di gennaio del 2018. L’intervento di semplificazione determinerà una considerevole riduzione del numero dei contribuenti interessati dall’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

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