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Novità Irpef - Ires
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22 Marzo 2024
4 Minuti di lettura

Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

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Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l’obbligatorietà del pagamento, comprende tutti i redditi pertinenti per l’Ires al lordo delle perdite passate e delle deduzioni Ace.

La sovrapposizione di entrate attive derivanti dal rimborso di una somma relativa all’applicazione del regime “spalma incentivi”. Registrata nel bilancio chiuso al 30 giugno 2022, deve essere considerata per determinare la base tassabile dell’Ires. Utilizzata per calcolare il contributo dovuto per i profitti aggiuntivi derivanti dall’aumento dei prezzi energetici. Questa è la precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 16 del 26 gennaio 2024.

Contributo energia elettrica e caso specifico

La società richiedente è titolare di un impianto idroelettrico e, in qualità di concessionaria uscente per conto della Regione. Continuerà ad operare e gestire l’impianto idroelettrico oltre la scadenza della concessione, fino al completamento delle procedure di assegnazione, come previsto dalla normativa di settore.

La società, che ha beneficiato di agevolazioni nel settore energetico, ha optato per il regime “spalma incentivi” (articolo 1, comma 3, lettera b, del Dl n. 145/2013). Ha accettato una riduzione degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici (Gse). Per un periodo aggiuntivo di incentivazione uguale al periodo residuo dell’agevolazione spettante, più 7 anni, al fine di massimizzare l’intera durata utile dell’impianto.

Tra le altre agevolazioni, la società ha usufruito del contributo previsto dal Dm 6 luglio 2012, concesso dal Gse e trattenuto da quest’ultimo. Nonostante l’approvazione del Gestore, il Comune in cui è ubicato l’impianto ha opposto il diniego all’adeguamento della durata della concessione alla durata degli incentivi ridimensionati.

Diniego confermato dall’esito della disputa legale associata. Pertanto, su richiesta della società, il Gse ha annullato l’opzione per il regime “spalma incentivi”. Ha inoltre rimborsato alla società la differenza non pagata dell’incentivo, che è stata registrata nel bilancio chiuso al 30 giugno 2022 come entrata aggiuntiva.

La società nel caso specifico sul contributo energia elettrica

La società chiede come questa entrata aggiuntiva debba essere configurata in relazione alla determinazione della base tassabile rilevante per il contributo di solidarietà volontario dovuto per l’anno 2023. Soprattutto per i profitti aggiuntivi generati dall’aumento dei prezzi energetici. La società ritiene che la somma costituisca un componente straordinario di reddito legato alla revoca dell’opzione per il regime “spalma incentivi”. Sia quindi, un reddito separato dal profitto aggiuntivo derivante dall’aumento dei prezzi energetici, requisito logico-giuridico per l’applicazione del contributo.

L’Amministrazione finanziaria, al contrario, ritiene che il rimborso debba essere incluso nel reddito complessivo imponibile dell’Ires da considerare per determinare se la società debba pagare il contributo o meno.

Si tratta del contributo di solidarietà temporaneo introdotto dall’articolo 1, commi dal 115 al 121, della legge n. 197/2022 per mitigare gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico per le imprese e i consumatori.

A chi si rivolgere il contributo e il calcolo nuove entrate

L’Agenzia specifica i soggetti interessati e il metodo di calcolo da utilizzare per determinare se il contributo è dovuto. In breve, la norma riguarda i soggetti che producono, rivendono, importano e distribuiscono prodotti petroliferi. Quali gas metano e naturale, ed energia elettrica, e che nel 2022 hanno generato almeno il 75% dei ricavi totali derivanti dalle attività indicate dalla normativa.

La somma dovuta è definita applicando un’aliquota del 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’Ires nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Che supera di almeno il 10% la media dei redditi complessivi rilevanti per l’Ires, ottenuti nei quattro periodi di imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. L’importo, comunque, non può superare una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Calcolo base imponibile e periodi di imposta

La circolare n. 4/2023 ha chiarito che per il calcolo della base imponibile, per ciascuno dei periodi di imposta interessati prima di quello in corso al 1° gennaio 2023. Non devono essere considerate eventuali riduzioni dovute al riporto delle perdite degli anni precedenti, né le deduzioni ottenute grazie all’agevolazione Ace. Si deve, quindi, considerare l’importo indicato al rigo RF63 del modello “Redditi SC”, che rappresenta il reddito imponibile ai fini del contributo in questione, ad eccezione delle società in regime di trasparenza. La conferma del riferimento al rigo RF63 della dichiarazione Ires è contenuta sia nella relazione illustrativa che nella relazione tecnica relative alla disposizione.

La circolare citata, nel descrivere le modalità di calcolo della base imponibile. Specifica anche che la media del reddito rilevante per gli anni fiscali 2018, 2019, 2020 e 2021 deve essere calcolata al lordo delle perdite pregresse e delle deduzioni Ace.

In breve, emerge dalla circolare che il legislatore ha voluto confrontare la base imponibile del contributo dei cinque periodi di imposta presi in considerazione con i redditi imponibili “lordi” ai fini dell’Ires

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