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3 Marzo 2017

Decreto Milleproroghe: tutte le novità

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E’ stato convertito in legge il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, in materia di proroga e definizione dei termini (cosiddetto Decreto “Milleproroghe”). La Legge di conversione (la Legge n. 19 del 27 febbraio 2017) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2017.

Tra le proroghe in materia fiscale, evidenziamo:

  • L’articolo 14-ter del Decreto “Milleproproghe” prevede che il cosiddetto “Decreto fiscale” (Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016) sia modificato in modo tale che la scadenza per la nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, per il primo anno di applicazione, sia fissata al 16 settembre 2017, in riferimento al primo semestre, ed al mese di febbraio 2018, in riferimento al secondo semestre. Rimane, invece, fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, trimestralmente, secondo i termini ordinari indicati nel Decreto fiscale.
  • Con l’articolo 14-quater del Decreto “Milleproroghe”, è stata disposta la proroga della sperimentazione della lotteria nazionale collegata agli scontrini ed alle ricevute fiscali, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 543, Legge n. 232 del 2016). L’attuazione di tale nuova lotteria nazionale, legata agli acquisti di beni e servizi, fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti persone fisiche residenti in Italia, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di credito e di debito, è stata spostata, infatti, dal 1° marzo 2017 al 1° novembre 2017.
  • L’articolo 13, comma 4-ter, del Decreto “Milleproroghe” prevede che gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in uno stato membro dell’Unione Europea, esistenti fino all’entrata in vigore del Decreto fiscale (che li aveva abrogati), siano prorogati fino al 31 dicembre 2017. A tal proposito, ricordiamo che, con un Comunicato stampa del 17 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l’obbligo di comunicazione in questione avrebbe comunque riguardato soltanto i soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei modelli Intra-2 per gli acquisti di beni o che sarebbero rientrati in tale periodicità in base all’ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a 50.000,00 Euro nel quarto trimestre 2016 o a gennaio 2017.
  • L’articolo 13, comma 4-quater, del Decreto “Milleproroghe” ha introdotto un nuovo testo dell’articolo 50 del Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993, in materia di comunicazioni delle operazioni intracomunitarie. Secondo le nuove regole, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018, i contribuenti presentano, anche per finalità statistiche (ecco una prima novità), in via telematica, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea e quelli da questi ultimi ricevuti. La comunicazione, pertanto, non riguarda più gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi. Inoltre, gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni identificate ai fini Iva (ossia i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 633 del 1972) presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea (e non anche l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute). Infine, è previsto che, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, saranno definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti.
  • L’articolo 13, comma 4-sexies, del Decreto “Milleproroghe” prevede l’abrogazione delle disposizioni che regolavano l’obbligo di comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (articolo 2, commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011).
  • L’articolo 14, comma 3, del Decreto “Milleproroghe” prevede una modifica del Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 (con il quale sono state introdotte una serie di disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016). Il nuovo articolo 48, comma 3, del Decreto Legge n. 189/2016 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2017 (e non più fino al 31 dicembre 2016), non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualunque genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati in favore dei lavoratori residenti nel Comuni colpiti dal sisma, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti in tali Comuni, in favore dei propri lavoratori, anche se non residenti nei Comuni colpiti dal sisma.
  • Inoltre, l’articolo 14, comma 4, del Decreto “Milleproroghe”, introduce un’ulteriore modifica del Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 (che, come sopra ricordato, ha introdotto una serie di misure in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016). Il nuovo testo dell’articolo 48, comma 7, del Decreto Legge n. 189/2016 prevede che le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche con sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma siano esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla Pubblica Amministrazione fino al 31 dicembre 2017 (e non più fino al 31 dicembre 2016), limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici.
  • Ancora in materia di misure in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici, questa volta con riferimento ai territori colpiti dal sisma del maggio 2012, l’articolo 14, comma 6-bis, del Decreto “Milleproroghe” prevede che, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici, i fabbricati distrutti dal sisma o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili continueranno ad essere esenti dall’Imu fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
  • L’articolo 14, comma 12-quinquies, del Decreto “Milleproroghe” prevede, inoltre, che le esenzioni fiscali introdotte dal Decreto Legge n. 78 del 19 giugno 2015 in favore delle imprese delle zone franche urbane dell’Emilia (territori colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e dal sisma del maggio 2012) siano estese fino a tutto il 2019.
  • L’articolo 2, comma 2, del Decreto “Milleproroghe” prevede, in materia di editoria, che il credito d’imposta introdotto, dal Decreto Legge n. 63 del 2012, per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete di distribuzione e vendita della stampa, sia riconosciuto per gli interventi di adeguamento sostenuti fino al 31 dicembre 2017.
  • L’articolo 7, comma 3-bis, del Decreto “Milleproroghe” prevede che il termine, a carico dei veterinari iscritti agli Albi professionali, per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016 sia prorogato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. In precedenza, il termine in questione era fissato al 31 gennaio.
  • L’articolo 13, comma 4-octies, del Decreto “Milleproroghe” prevede l’abrogazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, del comma 2 dell’articolo 8 della Legge n. 431 del 1998. In virtù di tale modifica, il proprietario potrà usufruire dell’ulteriore detrazione del 30 % del reddito imponibile, in relazione ai contratti di locazione a canone concordato, indipendentemente dall’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione e degli estremi della denuncia dell’immobile ai fini Imu.
  • E’ stata prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione ai fini Irpef del 50 % dell’Iva pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A e B ceduti direttamente dalle imprese costruttrici.
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