NULL
Novità Iva
23 Giugno 2007

La seconda pertinenza non beneficia dell’IVA al 4%

Scarica il pdf

Con Risoluzione 20 giugno 2007, n. 139, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento applicabile ai fini dell’imposizione indiretta in caso di cessione da parte di impresa costruttrice di un immobile abitativo (ultimato da meno di quattro anni e costituente “prima casa” per l’acquirente) con due autorimesse pertinenziali.

L’Amministrazione finanziaria in merito ha precisato che la seconda autorimessa di pertinenza della prima casa non è agevolabile con l’IVA ridotta al 4% ma tuttavia, in considerazione del vincolo pertinenziale, alla cessione va applicato il regime proprio degli immobili abitativi diversi dalla prima casa, per cui sono dovute:

  • l’IVA nella misura del 10% e
  • le imposte ipocatastali in misura fissa.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
17 Luglio 2026
Cassetto fiscale più ampio: arrivano nuovi documenti consultabili online

Dal 16 luglio 2026 il Cassetto fiscale si evolve con nuove funzionalità che consentono...

17 Luglio 2026
Possibili anomalie ISA 2026: l’Agenzia delle Entrate avvisa contribuenti e professionisti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 14 luglio 2026 con cui...

17 Luglio 2026
Detrazione spese veterinarie nel 730/2026: novità ed istruzioni operative

Una guida fiscale sulla detrazione spese veterinarie nel 730/2026: come funziona la...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto