NULL
Novità Iva
23 Giugno 2007

La seconda pertinenza non beneficia dell’IVA al 4%

Scarica il pdf

Con Risoluzione 20 giugno 2007, n. 139, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento applicabile ai fini dell’imposizione indiretta in caso di cessione da parte di impresa costruttrice di un immobile abitativo (ultimato da meno di quattro anni e costituente “prima casa” per l’acquirente) con due autorimesse pertinenziali.

L’Amministrazione finanziaria in merito ha precisato che la seconda autorimessa di pertinenza della prima casa non è agevolabile con l’IVA ridotta al 4% ma tuttavia, in considerazione del vincolo pertinenziale, alla cessione va applicato il regime proprio degli immobili abitativi diversi dalla prima casa, per cui sono dovute:

  • l’IVA nella misura del 10% e
  • le imposte ipocatastali in misura fissa.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
29 Maggio 2026
Come cambia il quadro E del modello 730/2026 con il riordino delle detrazioni

Il presente saggio esamina in modo sistematico le modifiche apportate al Quadro E del...

29 Maggio 2026
Sì all’agevolazione prima casa per l’immobile che diventerà abitazione

L’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche per l’acquisto di un...

29 Maggio 2026
Partita IVA e Codice Ateco per Hair Stylist: guida fiscale

Questa guida fiscale si propone di fornire un quadro organico e aggiornato degli...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto