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Novità Iva
23 Giugno 2007

La seconda pertinenza non beneficia dell’IVA al 4%

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Con Risoluzione 20 giugno 2007, n. 139, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento applicabile ai fini dell’imposizione indiretta in caso di cessione da parte di impresa costruttrice di un immobile abitativo (ultimato da meno di quattro anni e costituente “prima casa” per l’acquirente) con due autorimesse pertinenziali.

L’Amministrazione finanziaria in merito ha precisato che la seconda autorimessa di pertinenza della prima casa non è agevolabile con l’IVA ridotta al 4% ma tuttavia, in considerazione del vincolo pertinenziale, alla cessione va applicato il regime proprio degli immobili abitativi diversi dalla prima casa, per cui sono dovute:

  • l’IVA nella misura del 10% e
  • le imposte ipocatastali in misura fissa.

Fonte:  www.seac.it

 

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