NULL
Novità Iva
23 Giugno 2007

La seconda pertinenza non beneficia dell’IVA al 4%

Scarica il pdf

Con Risoluzione 20 giugno 2007, n. 139, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento applicabile ai fini dell’imposizione indiretta in caso di cessione da parte di impresa costruttrice di un immobile abitativo (ultimato da meno di quattro anni e costituente “prima casa” per l’acquirente) con due autorimesse pertinenziali.

L’Amministrazione finanziaria in merito ha precisato che la seconda autorimessa di pertinenza della prima casa non è agevolabile con l’IVA ridotta al 4% ma tuttavia, in considerazione del vincolo pertinenziale, alla cessione va applicato il regime proprio degli immobili abitativi diversi dalla prima casa, per cui sono dovute:

  • l’IVA nella misura del 10% e
  • le imposte ipocatastali in misura fissa.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
8 Maggio 2026
Guida pratica alla dichiarazione dei redditi 2026: tutto quello che devi sapere

Il presente saggio analizza il quadro normativo e le procedure operative relative alla...

8 Maggio 2026
Precompilata 2026: scadenze e calendario della dichiarazione dei redditi

La Precompilata 2026 è pronta al debutto con un calendario aggiornato, nuove...

8 Maggio 2026
IRAP 2026: approvate novità per l’invio dei dati a Regioni e Province autonome

L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato le nuove specifiche tecniche IRAP 2026...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto