NULL
Novità Iva
4 Aprile 2005

Inviti a comparire: inderogabilità del termine

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 77/04, la CTP di Macerata ha precisato che il termine minimo di 15 giorni prescritto dall’art. 51, D.P.R. n. 633/1972 tra la comunicazione dell’invito a comparire che gli Uffici sono autorizzati a notificare al contribuente e la data prevista per la presentazione non è derogabile, nemmeno nel caso in cui il destinatario sia a conoscenza delle ragioni dell’invito.

Secondo i Giudici, il termine in argomento garantisce il fondamentale diritto del contribuente a predisporre le proprie difese, pertanto il suo mancato rispetto determina la nullità degli atti di contestazione conseguentemente emanati per sanzionare la mancata comparizione.

Fonte:  www.seac.it

Articoli correlati
29 Maggio 2026
Come cambia il quadro E del modello 730/2026 con il riordino delle detrazioni

Il presente saggio esamina in modo sistematico le modifiche apportate al Quadro E del...

29 Maggio 2026
Sì all’agevolazione prima casa per l’immobile che diventerà abitazione

L’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche per l’acquisto di un...

29 Maggio 2026
Partita IVA e Codice Ateco per Hair Stylist: guida fiscale

Questa guida fiscale si propone di fornire un quadro organico e aggiornato degli...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto