NULL
Novità Iva
1 Giugno 2006

IVA e soggetti non residenti: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 29 marzo 2006, n. 7294, la Corte di Cassazione ha ribadito sono da considerare effettuate nel territorio italiano e pertanto soggette ad IVA, le prestazioni concretamente poste in essere nel nostro Paese, a nulla rilevando che le stesse siano rivolte ad un soggetto non residente in Italia.

Nel caso in esame, trattavasi di prestazioni pubblicitarie realizzate nel corso di gare automobilistiche svolte in Italia, ma organizzate a favore di una società di pubblicità residente a San Marino.

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto








    NULL
    Novità Iva
    22 Aprile 2006

    IVA e soggetti non residenti: Sentenza della Cassazione

    Scarica il pdf

    Con Sentenza 29 marzo 2006, n. 7294, la Corte di Cassazione ha ribadito sono da considerare effettuate nel territorio italiano e pertanto soggette ad IVA, le prestazioni concretamente poste in essere nel nostro Paese, a nulla rilevando che le stesse siano rivolte ad un soggetto non residente in Italia.

    Nel caso in esame, trattavasi di prestazioni pubblicitarie realizzate nel corso di gare automobilistiche svolte in Italia, ma organizzate a favore di una società di pubblicità residente a San Marino.

    Fonte:  www.seac.it

     

    Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

    Articoli correlati
    11 Settembre 2026
    Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

    Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

    11 Settembre 2026
    Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

    Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

    11 Settembre 2026
    Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

    La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

    Affidati ad un professionista
    Richiedi una consulenza con un nostro esperto