NULL
Novità Iva
15 Dicembre 2008

Detraibilità IVA per operazioni eseguite da altri: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 27574, depositata in data 20 novembre 2008, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il recupero a tassazione dell’IVA detratta se è stata pagata ad un soggetto che ha emesso la fattura ma che non ha effettuato la prestazione.

Ancorché vi sia la certezza che la prestazione sia stata effettivamente eseguita, infatti, ai fini della detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, è essenziale che il soggetto che emette la fattura corrisponda al soggetto che esegue la prestazione.

Secondo i giudici, infine, qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti (il soggetto emittente non aveva la struttura idonea per fornire la prestazione fatturata), spetta al contribuente l’onere della prova contraria.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
9 Gennaio 2026
Concordato preventivo biennale: esclusione in assenza di Isa

...

9 Gennaio 2026
Si rafforza la cooperazione fiscale: recepita la Direttiva europea Dac 8

...

9 Gennaio 2026
Personal Trainer senza Partita IVA o con prestazione occasionale: può lavorare? Quali sono i vincoli?

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto